Ordinanza n. 127/2026 - Potenza, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Esclusione dalla procedura di gara disposta dalla Prefettura di Potenza, diniego di autotutela e successiva aggiudicazione dell’accordo quadro a un altro concorrente
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il RTI ha impugnato l’esclusione dalla procedura e il diniego di riesame in autotutela, proponendo poi motivi aggiunti contro l’aggiudicazione. Ha chiesto anche l’accertamento del diritto a partecipare e a stipulare l’accordo quadro quale aggiudicatario. Il TAR, nella fase cautelare, ha rilevato che l’esclusione era motivata dalle plurime carenze documentali della domanda di partecipazione, non esaurientemente sanate neppure mediante soccorso istruttorio, e ha ritenuto tali carenze sostanziali e rilevanti ai fini espulsivi.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare, ritenendo che, a un sommario esame, il ricorso e i motivi aggiunti fossero privi di fumus boni iuris: la motivazione dell’esclusione appariva condivisibile in considerazione delle plurime carenze documentali, sostanziali e non esaurientemente sanate con il soccorso istruttorio, idonee a integrare la causa di esclusione prevista dall’art. 101 del d.lgs. 36/2023. Le spese della fase cautelare sono state poste a carico del RTI e liquidate in euro 1.000,00, oltre accessori di legge. La decisione non definisce il merito del ricorso.
Norme richiamate
Ritenuto, ad un sommario esame, che il ricorso (come integrato da motivi aggiunti) appare sprovvisto di fumus boni iuris, in quanto l’impugnato provvedimento espulsivo è affidato ad una motivazione prima facie condivisibile, tenuto conto delle plurime carenze documentali connotanti la domanda di partecipazione della ricorrente (alle quali va riconosciuta rilevanza sostanziale), non esaurientemente sanate neppure in sede di soccorso istruttorio, con conseguente integrazione della causa di esclusione prevista dall’art. 101 del D.lgs. n. 36/2023;
Le carenze documentali sostanziali della domanda di partecipazione che non siano state esaurientemente sanate mediante soccorso istruttorio possono integrare la causa di esclusione prevista dall’art. 101 del d.lgs. 36/2023.
Ritenuto, per tali ragioni, che la domanda cautelare va respinta;
La domanda cautelare è respinta in ragione dell’assenza, a un sommario esame, del fumus boni iuris.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, carenze documentali sostanziali nella domanda di partecipazione, non esaurientemente sanate mediante soccorso istruttorio, possono giustificare l’esclusione dalla gara ai sensi dell’art. 101 del d.lgs. 36/2023 e condurre al difetto di fumus boni iuris della domanda cautelare.
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