Ordinanza n. 5305/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 859/2024, depositata e resa pubblica il 28.04.2024, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 6238/2022, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 03.05.2024, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 07.01.2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ulteriore inerzia nell’esecuzione della sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 859/2024 e nella concreta attivazione del commissario ad acta nominato con sentenza del TAR Campania n. 5801/2025
Esito
La controversia
Il ricorrente ha agito per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 859/2024, che gli aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, per complessivi euro 2.000,00, oltre alle spese di lite. Dopo che il TAR Campania, con sentenza n. 5801/2025, aveva accolto una precedente azione di ottemperanza, ordinato al Ministero di eseguire il giudicato entro trenta giorni e nominato un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia, l’amministrazione non aveva adempiuto e il commissario non si era insediato né aveva dato seguito all’istanza del 20 novembre 2025, nonostante fosse decorso anche l’ulteriore termine di trenta giorni. Il ricorrente ha quindi documentato la persistente inottemperanza e chiesto l’effettiva attivazione del mandato sostitutivo.
La decisione
Il TAR, rilevata la perdurante mancata esecuzione sia da parte del Ministero sia da parte del commissario già nominato, ha ordinato a quest’ultimo di portare integralmente a compimento il mandato entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione dell’ordinanza. L’esecuzione deve assicurare al ricorrente la Carta elettronica del docente, o un’utilità equivalente conforme al giudicato, per euro 2.000,00, e comprende tutti gli atti amministrativi, contabili e materiali necessari, inclusi, se occorrenti, individuazione delle risorse, impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento o accredito. Ragioni organizzative, di cassa o di bilancio non costituiscono impedimento legittimo. Entro lo stesso termine il commissario deve depositare una relazione dettagliata e documentata, indicando l’esecuzione compiuta o le specifiche ragioni ostative. Il TAR ha avvertito che l’ulteriore inerzia potrà rilevare sul piano amministrativo-contabile e penale e ha riservato ogni ulteriore provvedimento, compresa la sostituzione del commissario e la trasmissione degli atti alla Procura regionale della Corte dei conti e alla Procura della Repubblica. La decisione sulla sostituzione e sulle eventuali trasmissioni è dunque riservata all’esito del nuovo termine.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, c.p.a.
l’azione di ottemperanza è esperibile anche per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e dei provvedimenti ad esse equiparati, nonché dei lodi arbitrali esecutivi, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi alla decisione
L’azione di ottemperanza consente di ottenere l’effettiva attuazione del giudicato e l’adempimento dell’obbligo dell’amministrazione di conformarsi alla decisione.
art. 21 c.p.a.
il giudice amministrativo, se deve sostituirsi all’amministrazione, può nominare quale proprio ausiliario un commissario ad acta
Quando occorre sostituirsi all’amministrazione per dare esecuzione alla decisione, il giudice può nominare un commissario ad acta quale proprio ausiliario.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
la medesima sentenza n. 5801/2025 ha altresì disposto la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., in misura pari agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta, con decorrenza dal giorno della comunicazione della sentenza sino all’adempimento ovvero, in caso di ulteriore inerzia dell’Amministrazione, sino all’effettivo insediamento del commissario ad acta
Nel precedente giudizio di ottemperanza era stata applicata una penalità di mora, parametrata agli interessi legali sulla somma dovuta, fino all’adempimento o, in caso di ulteriore inerzia, fino all’insediamento del commissario.
art. 114, comma 7, c.p.a.
in presenza di persistente inesecuzione del giudicato, il giudice dell’ottemperanza conserva il potere di impartire al commissario ad acta ulteriori direttive e chiarimenti sulle modalità di esecuzione, ai sensi dell’art. 114, comma 7, c.p.a.
Il giudice dell’ottemperanza può impartire ulteriori direttive e chiarimenti al commissario ad acta per conseguire l’esecuzione del giudicato.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, il giudice può impartire al commissario ad acta già nominato direttive ulteriori, puntuali e perentorie quando la persistente inerzia impedisca l’attuazione del giudicato.
- Il mandato del commissario ad acta deve comprendere tutti gli adempimenti amministrativi, contabili e materiali necessari alla piena esecuzione della decisione, inclusi l’individuazione e l’allocazione delle risorse e le fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento.
- L’esaurimento degli stanziamenti o la mancanza di disponibilità di cassa, così come ragioni organizzative, non costituiscono legittime cause di impedimento all’esecuzione del giudicato.
- Il protrarsi dell’inerzia nell’esecuzione degli ordini giudiziali può comportare ulteriori conseguenze amministrativo-contabili e penali, la cui valutazione compete alle autorità requirenti; il giudice può riservare la sostituzione del commissario e la trasmissione degli atti all’esito di un ulteriore termine assegnato per adempiere.
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