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Ordinanza

Ordinanza n. 5304/2026 - Napoli, Sezione 6

per l''ottemperanza del lodo arbitrale sottoscritto in Napoli il 6.12.2012;

Giustizia amministrativa202200044

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Inerzia nell'esecuzione del lodo arbitrale sottoscritto a Napoli il 6 dicembre 2012 e della sentenza di ottemperanza, nonostante la nomina del commissario ad acta e la proroga del termine

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La società ha promosso il giudizio per ottenere l'ottemperanza al lodo arbitrale del 6 dicembre 2012, che riconosce un credito di € 219.526,20, lamentando la mancata esecuzione del titolo e della successiva sentenza di ottemperanza. Dagli atti risulta una protratta inerzia esecutiva nonostante la nomina del commissario ad acta, la proroga del termine e le attività già svolte. La Regione Campania era stata coinvolta nelle interlocuzioni, ma non era parte del giudizio definito dal titolo né destinataria dell'ordine di ottemperanza.

La decisione

Il TAR ha impartito al commissario ad acta direttive puntuali, ordinandogli di completare entro trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza la ricognizione della massa attiva e passiva della Gestione Liquidatoria, acquisire e verificare bilanci e documentazione contabile, accertare l'iscrizione del credito di € 219.526,20 nello stato passivo, verificare le risorse immediatamente utilizzabili e compiere gli atti amministrativi, contabili, organizzativi e sollecitatori necessari al reperimento della provvista e al pagamento. Il commissario può svolgere interlocuzioni istituzionali, anche con soggetti terzi, per acquisire informazioni e ricostruire le disponibilità, ma non possono essere impartiti ordini direttamente alla Regione, estranea al giudizio e non destinataria del titolo. Se il giudicato non sarà integralmente eseguito entro il termine, il commissario dovrà depositare nei successivi trenta giorni una relazione dettagliata sulle attività svolte, le risorse e gli ostacoli; il Collegio si è riservato ogni ulteriore determinazione ai sensi dell'art. 114 c.p.a. Il TAR ha inoltre precisato che l'eventuale inerzia o il ritardo ingiustificato potranno rilevare ai fini della responsabilità amministrativo-contabile e, ricorrendone i presupposti, penale. Le spese non sono regolate nel dispositivo.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    affinché il Collegio possa valutare l’adozione di ulteriori provvedimenti nell’ambito dei poteri di cui all’art. 114 c.p.a.

    Nel giudizio di ottemperanza il Collegio può adottare ulteriori misure funzionali all'effettiva esecuzione del giudicato, valutandole anche alla luce della relazione del commissario ad acta sugli ostacoli incontrati.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può impartire al commissario ad acta direttive puntuali e fissare termini certi per il compimento degli atti sostitutivi necessari all'esecuzione del giudicato, inclusa la ricognizione delle risorse e la predisposizione degli atti amministrativi e contabili occorrenti al pagamento.
  • Il commissario ad acta può svolgere interlocuzioni con soggetti istituzionali terzi e acquisire da essi informazioni utili all'esecuzione, ma tali interlocuzioni non consentono di rivolgere statuizioni imperative a soggetti estranei al giudizio e non destinatari del titolo esecutivo.
  • Se l'esecuzione non è completata entro il termine assegnato, il commissario ad acta può essere tenuto a presentare una relazione analitica sugli atti compiuti, le risorse reperite o reperibili e gli impedimenti, affinché il giudice valuti ulteriori misure ai sensi dell'art. 114 c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

Testo integrale

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