Ordinanza n. 1567/2026 - Salerno, Sezione 1
per la correzione della sentenza n. 1171 del 22 giugno 2026 pronunciata da questa Sezione sul ricorso n. 438 del 2024;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Campania, Sezione staccata di Salerno, n. 1171 del 22 giugno 2026, limitatamente all’indicazione in lettere dell’importo delle spese liquidate a favore di ciascuno dei Comuni
Esito
Favorevole al ricorrente (comune)
La controversia
Il Comune di Scafati ha presentato istanza di correzione di errore materiale, rilevando nella sentenza n. 1171 del 22 giugno 2026 una discordanza nel dispositivo: a favore di ciascuno dei Comuni di Pagani, Corbara e Sant’Egidio del Monte Albino erano indicati in cifre € 1.000,00 e in lettere «duemila/00». Ha chiesto di sostituire quest’ultima indicazione con «mille/00».
La decisione
Il TAR ha accolto l’istanza ai sensi dell’art. 86 c.p.a. Ha ritenuto che la discordanza tra l’importo in cifre e quello in lettere fosse un errore materiale immediatamente riconoscibile, dovuto a un refuso nella redazione del dispositivo. La distinzione operata dalla sentenza tra i € 2.000,00 liquidati all’EdA Salerno e gli importi spettanti agli altri Comuni confermava che la somma corretta per ciascuno di questi ultimi era quella indicata in cifre, pari a € 1.000,00. Ha quindi disposto la sostituzione di «(duemila/00)» con «(mille/00)», senza pronuncia sulle spese della procedura di correzione e con ordine alla Segreteria di effettuare le annotazioni previste dall’art. 86, comma 3, c.p.a.
Norme richiamate
art. 86 c.p.a.
Considerato che il dedotto errore materiale effettivamente sussiste, giacché la discordanza tra l'importo espresso in cifre («1.000,00») e quello trascritto in lettere («duemila/00») integra una divergenza ictu oculi tra la volontà del Collegio e la sua espressione letterale, riconducibile a un refuso nella redazione del dispositivo e, come tale, emendabile mediante il procedimento di correzione di cui all'art. 86 c.p.a.
La procedura di correzione ex art. 86 c.p.a. consente di emendare un refuso nel dispositivo quando la divergenza tra la volontà del giudice e la sua formulazione letterale sia immediatamente evidente.
art. 86, comma 3, c.p.a.
Ordina alla Segreteria l'effettuazione delle annotazioni di cui all'art. 86, co. 3, cod. proc. amm.
Dopo la correzione, la Segreteria deve effettuare le annotazioni previste dal comma 3.
Massime di principio
- La correzione di errore materiale è ammissibile quando dal provvedimento emerga ictu oculi una divergenza tra la volontà del giudice e la sua espressione letterale, riconducibile a un refuso e correggibile senza modificare la decisione sostanziale.
Come è indicizzato
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