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Ordinanza

Ordinanza n. 15223/2026 - Roma, Sezione 2

per l’ottemperanza e l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma, Sez. VI civile, 25 novembre 2013, n. 24481, nonché delle sentenze del Tar Roma di cui ai nn.ri 2184/2018 e 10883/2018;

Giustizia amministrativa201705472

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Istanza di chiarimenti e provvedimenti per l’ottemperanza e l’esecuzione della sentenza del Tribunale civile di Roma n. 24481/2013, nel procedimento relativo anche alle sentenze del TAR Roma nn. 2184/2018 e 10883/2018

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Nel giudizio di ottemperanza ed esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma, Sez. VI civile, 25 novembre 2013, n. 24481, nonché delle sentenze del TAR Roma nn. 2184/2018 e 10883/2018, la società ricorrente ha depositato il 30 giugno 2026 un’istanza ai sensi degli artt. 114, commi 6 e 7, e 112, comma 5, c.p.a., chiedendo chiarimenti e/o provvedimenti per l’esecuzione della sentenza civile. L’istanza non era stata notificata a Roma Capitale; l’amministrazione, presente in udienza, ha dichiarato di non averne avuto altrimenti conoscenza.

La decisione

Il TAR non ha deciso nel merito l’istanza di chiarimenti e di ottemperanza. In applicazione del principio del contraddittorio, ha ordinato alla ricorrente di notificare a Roma Capitale e al Commissario ad acta, presso la Prefettura di Roma, l’istanza e la presente ordinanza entro sette giorni dalla comunicazione; la prova della notificazione dovrà essere depositata nei successivi sette giorni, a pena di improcedibilità. Ha rinviato il prosieguo alla camera di consiglio del 18 novembre 2026 e ordinato la comparizione del Commissario ad acta, in persona del Prefetto di Roma o di un delegato, affinché renda chiarimenti sull’esecuzione del giudicato, previa presentazione, almeno dieci giorni prima dell’udienza, di una relazione aggiornata sui fatti noti di causa.

Norme richiamate

  • art. 2 c.p.a.

    Ritenuto pertanto necessario, in ossequio al generale principio del contraddittorio nell’ambito del giusto processo (rif. art.2 cpa), che la parte ricorrente provveda a notificare l’istanza de qua, unitamente alla presente ordinanza, a Roma Capitale nonché al (già nominato) Commissario ad acta entro e non oltre giorni 7 (sette) dalla comunicazione della presente ordinanza, depositando la relativa comprova in giudizio nei successivi 7 (sette) giorni, a pena di improcedibilità;

    Il contraddittorio richiede che l’istanza di chiarimenti o di esecuzione sia portata a conoscenza dell’amministrazione resistente e del Commissario ad acta; il TAR ha quindi imposto la notificazione e il deposito della relativa prova, prevedendo l’improcedibilità in caso di inosservanza.

  • art. 112, comma 5, c.p.a.

    Vista la memoria depositata il 30.6.2026, con la quale la parte ricorrente fa istanza, ai sensi degli artt.114, co.6-7 e 112, co.5 cpa, affinchè vengano rilasciati chiarimenti e/o provvedimenti per l’ottemperanza e l’esecuzione della sentenza del Tribunale civile di Roma n.24481/2013;

    La disposizione è richiamata quale base dell’istanza volta a ottenere chiarimenti e provvedimenti sull’esecuzione del giudicato; l’ordinanza si limita a disporre gli adempimenti necessari al contraddittorio e al successivo esame.

  • art. 114, commi 6 e 7, c.p.a.

    Vista la memoria depositata il 30.6.2026, con la quale la parte ricorrente fa istanza, ai sensi degli artt.114, co.6-7 e 112, co.5 cpa, affinchè vengano rilasciati chiarimenti e/o provvedimenti per l’ottemperanza e l’esecuzione della sentenza del Tribunale civile di Roma n.24481/2013;

    Le disposizioni sono richiamate come base dell’istanza di chiarimenti e di provvedimenti relativi all’ottemperanza; il TAR non ne ha definito il merito, rinviando la trattazione dopo l’integrazione del contraddittorio e l’acquisizione dei chiarimenti del Commissario ad acta.

Massime di principio

  • Nel procedimento di ottemperanza, l’istanza volta a ottenere chiarimenti o provvedimenti sull’esecuzione del giudicato deve essere portata a conoscenza dell’amministrazione resistente e del Commissario ad acta quando il contraddittorio non risulti altrimenti assicurato; il giudice può ordinare la notificazione e il deposito della prova entro termini perentori, a pena di improcedibilità.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaPartecipazione procedimentale

Testo integrale

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