Ordinanza n. 1270/2026 - Brescia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha accolto l’istanza, qualificando come mero errore materiale, riconoscibile ictu oculi, la difformità tra motivazione e dispositivo. Ha corretto il dispositivo sostituendo la condanna dell’Amministrazione con la condanna del ricorrente a rimborsare all’Amministrazione euro 2.000,00 oltre oneri e accessori, fermo il resto della sentenza. Non ha pronunciato sulle spese della fase di correzione.
Atto impugnato: dispositivo della sentenza del TAR Lombardia - Brescia n. 736 del 25 maggio 2026, limitatamente alla condanna dell’Amministrazione al rimborso delle spese di lite
Esito
Favorevole al ricorrente (amministrazione statale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Ministero dell’Interno e la Prefettura di Mantova hanno chiesto la correzione del dispositivo della sentenza n. 736/2026, che aveva condannato l’Amministrazione a rimborsare al ricorrente le spese di lite, liquidate in euro 2.000,00 oltre oneri e accessori. Hanno dedotto la contraddizione con la motivazione, che aveva dichiarato il ricorso manifestamente infondato e disposto che le spese fossero regolate secondo il principio della soccombenza. L’istanza è stata notificata al ricorrente, che non ha svolto difese.
Norme richiamate
art. 86, comma 2, c.p.a.
la circostanza lamentata dalla difesa pubblica costituisca effettivamente un mero errore materiale, rimediabile con lo strumento della correzione qui esperito, avendo la motivazione della sentenza n. 736/2026 dichiarato il ricorso “manifestamente infondato” e stabilito la regolamentazione delle spese di lite secondo il principio della soccombenza, sicché la previsione di cui al dispositivo di condanna dell’Amministrazione al rimborso delle spese di lite in favore del ricorrente costituisce un lapsus calami ravvisabile ictu oculi
La difformità manifesta tra la motivazione, che pone le spese a carico del ricorrente soccombente, e il dispositivo che condanna l’Amministrazione a pagarle può essere rimediata con la correzione dell’errore materiale.
art. 86, comma 3, c.p.a.
Ordina alla Segreteria l’effettuazione delle annotazioni di cui all’art. 86, comma 3, c.p.a..
A seguito della correzione, la Segreteria deve effettuare le annotazioni previste dalla disposizione.
Massime di principio
- È correggibile come errore materiale la contraddizione manifesta tra motivazione e dispositivo di una sentenza quando la motivazione individua chiaramente la parte soccombente e la regola di liquidazione delle spese, mentre il dispositivo pone il rimborso a carico della parte vittoriosa; la correzione può limitarsi a sostituire l’indicazione della parte condannata, lasciando fermo il resto della decisione.
- Nel procedimento di correzione di errore materiale oggetto della decisione, il giudice non pronuncia sulle spese della relativa fase processuale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 24 set 2026Ordinanza n. 1567/2026 - Salerno, Sezione 1
- Ordinanza · 24 set 2026Ordinanza n. 15223/2026 - Roma, Sezione 2
- Ordinanza · 24 set 2026Ordinanza n. 5304/2026 - Napoli, Sezione 6
- Ordinanza · 24 set 2026Ordinanza n. 5305/2026 - Napoli, Sezione 6
- Ordinanza · 24 set 2026Ordinanza n. 1268/2026 - Brescia, Sezione 1
- Ordinanza · 24 set 2026Ordinanza n. 15225/2026 - Roma, Sezione 4Q
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →