Sentenza n. 4176/2026 - Napoli, Sezione 5
per l'annullamento dell’avviso orale prot. n. -OMISSIS- emesso ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 159/2011 dal Questore di Napoli in data 27 marzo 2024, notificato ed eseguito in data 2 aprile 2024, nonché di ogni altro atto allo stesso preordinato, presupposto, connesso e conseguente, parimenti lesivo, ancorché non conosciuto;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: avviso orale del Questore adottato ai sensi dell'art. 3 d.lgs. 159/2011
Esito
Favorevole al ricorrente (destinatario misura di prevenzione)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'avviso orale con il quale il Questore gli aveva ingiunto di tenere una condotta conforme alla legge, ritenendolo elemento pericoloso per la sicurezza pubblica e soggetto che traeva, anche solo in parte, i mezzi di sostentamento da attività delittuose. Il provvedimento si fondava esclusivamente su due denunce per furto di energia elettrica, relative a episodi del 19 gennaio e del 5 marzo 2024. È stata dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2 e 3 d.lgs. 159/2011, nonché difetto di istruttoria e ingiustizia manifesta, per insufficienza degli elementi posti a base del giudizio di pericolosità. Il ricorrente aveva inoltre formulato una domanda risarcitoria in una memoria non notificata, in termini generici.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda di annullamento. Ha premesso che l'avviso orale è una misura preventiva e monitoria, non richiede un accertamento definitivo di responsabilità penale e può fondarsi anche su elementi indiziari o meri sospetti, purché adeguatamente motivati. L'amministrazione dispone di ampia discrezionalità, sindacabile dal giudice in presenza di manifesta irragionevolezza o arbitrarietà. Nel caso concreto, tuttavia, l'unica denuncia relativa a due episodi di furto di energia elettrica non consentiva di qualificare il ricorrente come persona pericolosa per la sicurezza pubblica né come soggetto che viveva dei proventi di attività delittuose. L'istruttoria era carente perché il provvedimento non indicava gli elementi concreti e le ragioni del giudizio di pericolosità. Mancavano inoltre condotte di vita non altrimenti giustificabili o altri dati idonei a delineare un'attività delittuosa abituale e una fonte di sostentamento illecito. Il TAR ha ritenuto irrilevante, ai fini della legittimità originaria dell'atto, la successiva richiesta di archiviazione. Ha dichiarato inammissibile la domanda risarcitoria, perché proposta con memoria non notificata e formulata in modo generico. L'Amministrazione è stata condannata alle spese di lite, liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori, con rifusione del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1, comma 1, lett. b), d.lgs. 159/2011
coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose
La qualificazione del destinatario come soggetto che vive dei proventi di attività delittuose richiede elementi di fatto concreti, ulteriori rispetto alla mera denuncia, idonei a dimostrare una condotta e un tenore di vita non altrimenti giustificabili.
art. 1, comma 1, lett. c), d.lgs. 159/2011
coloro che per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, comprese le reiterate violazioni del foglio di via obbligatorio di cui all’articolo 2, nonché dei divieti di frequentazione di determinati luoghi previsti dalla vigente normativa, che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l’integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica
Il riferimento alla pericolosità per la sicurezza pubblica presuppone elementi di fatto che dimostrino una dedizione non occasionale o sporadica alla commissione di reati lesivi o pericolosi per beni giuridici connessi alla sicurezza e alla tranquillità pubblica.
Il questore nella cui provincia la persona dimora può avvisare oralmente i soggetti di cui all’articolo 1 che esistono indizi a loro carico, indicando i motivi che li giustificano. Il questore invita la persona a tenere una condotta conforme alla legge
L'avviso orale è una misura monitoria e preventivo-amministrativa, adottabile anche sulla base di elementi indiziari o sospetti, ma richiede l'indicazione dei motivi e un'istruttoria sufficiente a giustificare il giudizio di pericolosità.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
La norma è richiamata quale fondamento dell'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi del ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
La norma è richiamata, insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- L'avviso orale previsto dall'art. 3 d.lgs. 159/2011, avendo natura monitoria e preventiva, può essere adottato senza un previo accertamento definitivo della responsabilità penale e anche sulla base di elementi indiziari o meri sospetti; tali elementi devono però essere circostanziati e adeguatamente motivati.
- Il giudizio di pericolosità posto a fondamento dell'avviso orale è sindacabile dal giudice amministrativo quando l'istruttoria sia carente o la motivazione non indichi gli elementi concreti dai quali l'amministrazione ha desunto la pericolosità del destinatario.
- Per ricondurre una persona alla categoria di cui all'art. 1, comma 1, lett. c), d.lgs. 159/2011, non è sufficiente un episodio isolato o meramente occasionale: gli elementi devono evidenziare una dedizione non sporadica alla commissione di reati lesivi o pericolosi per la sicurezza e la tranquillità pubblica.
- La qualificazione del destinatario come persona che vive, anche in parte, dei proventi di attività delittuose ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. b), d.lgs. 159/2011 richiede elementi concreti relativi alla condotta e al tenore di vita, non potendo fondarsi sulla sola denuncia di un illecito.
- La legittimità dell'avviso orale deve essere valutata con riferimento agli elementi disponibili al momento della sua adozione; una successiva richiesta di archiviazione non determina, di per sé, un'illegittimità sopravvenuta dell'atto, pur restando necessario che gli elementi originari fossero sufficienti a sostenerlo.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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