Cassazione Penale, Sentenza n. 7915/2023 del 23/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 06/07/2022 con cui era stato rigettato l'affidamento in prova al servizio sociale richiesto da Francesco Lupi. Il ricorso in Cassazione deduceva violazione dell'art. 47 ord. pen. e carenza di motivazione, contestando che il Tribunale non avrebbe adeguatamente valutato la collaborazione del richiedente nelle indagini, il suo contegno sincero davanti al giudice e l'esistenza di un procedimento non indicato nei carichi pendenti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, ritenendo che il ricorso si limitasse ad argomentazioni generiche e confutative delle valutazioni di merito svolte dal Tribunale di Sorveglianza. Il rigetto dell'affidamento in prova è stato ritenuto congruamente motivato sulla base delle pendenze penali e della relazione psicologica dell'UEPE che hanno evidenziato rischio di recidiva e una ammissione di responsabilità solo parziale e minimizzante; il Tribunale ha inoltre valutato negativamente il mancato riscontro di una reale motivazione a seguire un percorso psicologico strutturato. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di Euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 47 ordinamento penitenziario
La norma regola le misure alternative e i criteri di accesso; la Corte richiama che il giudizio prognostico si fonda sull'osservazione della personalità e su altre acquisizioni, non richiedendo la prova di una completa revisione critica del passato, ma che sia almeno avviato un processo critico
Cass. Sez. 1, n. 1410 del 30/10/2019 (Rv. 277924)
Sez. 1, n. 1410 del 30/10/2019, Rv. 277924
Stabilisce i criteri per il giudizio prognostico: le fonti di conoscenza (reato, precedenti, pendenze, informazioni di polizia, condotta carceraria, indagine socio-familiare) e gli elementi positivi che giustificano l'affidamento (assenza di nuove denunzie, ripudio delle condotte deviate, adesione a valori sociali, attaccamento familiare, condotta attuale, congruità della condanna e prospettiva risocializzante)
Cass. Sez. 1, n. 4390 del 20/12/2019 (Nicolai, Rv. 278174)
Sez. 1, n. 4390 del 20/12/2019, Nicolai, Rv. 278174
Sottolinea la necessità di esaminare i comportamenti attuali del condannato per accertare non solo l'assenza di indicatori negativi ma la presenza di elementi positivi che rendano ragionevole la prognosi di riuscita dell'affidamento e la prevenzione della recidiva
Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 2000
Corte Costituzionale n. 186 del 2000
Richiamata in relazione alla valutazione sulla sanzione pecuniaria e sulle spese, in quanto la Corte di Cassazione ha ritenuto non sussistenti profili di assenza di colpa che giustificassero la deroga alla condanna per le spese e la sanzione
Massime di principio
- L'affidamento in prova richiede un giudizio prognostico basato su osservazioni multidimensionali (reato, precedenti, pendenze, condotta carceraria, indagine socio-familiare e relazioni UEPE): non è sufficiente la mera dichiarazione di cambio di vita, ma occorrono segnali concreti di avvio del processo di revisione critica
- Elementi negativi come pendenze penali, relazioni psicologiche che indicano rischio di recidiva o un'ammissione di responsabilità parziale possono legittimamente impedire l'accesso alla misura alternativa anche se il richiedente dichiara collaborazione o mostra un comportamento formale corretto
- Il giudizio di merito del Tribunale di Sorveglianza sulla affidabilità e sulla prognosi di reinserimento ha natura valutativa: la Cassazione non riesamina i fatti né ricalcola la prognosi se il ricorso si limita a critiche generiche delle valutazioni, che rendono l'impugnazione inammissibile
- Per aumentare le probabilità di accoglimento è utile produrre elementi oggettivi e verificabili di cambiamento (percorsi trattamentali avviati, relazioni positive dell'UEPE o di servizi sociali, mancanza di nuovi atti criminosi e concreta partecipazione a trattamenti psicologici/riabilitativi)
- In sede di impugnazione, bisogna puntare su vizi di diritto o insufficienza motivazionale specificamente dedotta; le censure generiche contro le valutazioni di fatto del giudice a quo sono normalmente dichiarate inammissibili
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