Cassazione Penale, Sentenza n. 7514/2025 del 24/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore impugnava l'ordinanza del Tribunale del riesame che, riducendo il sequestro preventivo del profitto del reato da €270.131,24 a €45.021,87 in applicazione del principio delle Sezioni Unite del 26/09/2024, aveva annullato le altre statuizioni senza motivare specificamente in relazione al sequestro preventivo impeditivo disposto sul deposito di stoccaggio della società Incardona S.r.l.. Il GIP aveva disposto il sequestro sia ai fini di confisca (art.321, comma 2) sia come sequestro impeditivo (art.321, comma 1) del deposito, ritenendo concreto il pericolo che la libera disponibilità dei beni consentisse la rinnovata commercializzazione di prodotto petrolifero con evasione di imposte. Il ricorso denunciava la totale carenza di motivazione del Tribunale del riesame riguardo al sequestro dei beni sociali.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato l'ordinanza impugnata limitatamente al sequestro del deposito di stoccaggio della società Incardona S.r.l., rinviando per nuovo giudizio al Tribunale del riesame di Catania. La Corte ha rilevato l'assenza di motivazione del Tribunale del riesame circa la statuizione di sequestro impeditivo sui beni sociali, nonostante il mantenimento del decreto sotto il profilo della gravità indiziaria e del periculum in mora. La motivazione della sentenza di Cassazione è stata redatta in forma semplificata ai sensi del decreto n.68/2016.
Norme richiamate
art. 321 cod. proc. pen., comma 2
Usato quale fondamento per il sequestro anche per equivalente in vista della confisca obbligatoria del profitto del reato; la misura può essere commisurata al profitto ascrivibile al singolo indagato.
art. 321 cod. proc. pen., comma 1
Fondamento del sequestro impeditivo sui beni (qui il deposito di stoccaggio) per prevenire la reiterazione del reato o la dispersione delle fonti di prova; richiede motivazione del pericolo concreto.
Principio delle Sezioni Unite, 26/09/2024
Principio applicato dal Tribunale del riesame secondo cui, esclusa solidarietà passiva, la confisca deve essere disposta in capo al singolo concorrente limitatamente a quanto concretamente conseguito: la quantificazione è oggetto di prova nel contraddittorio; solo in caso di mancata individuazione soccorre la ripartizione in parti uguali.
art. 40 L. 504/1995 e art. 8 d.lgs. 74/2000
Norme richiamate implicitamente come riferimento ai reati fiscali e doganali contestati (frodi sulle accise e IVA), utili a giustificare la gravità indiziaria e il pericolo connesso alla gestione dei depositi.
Decreto del Primo Presidente della Corte di cassazione n. 68 del 28/4/2016
Consente la redazione della motivazione in forma semplificata; citato ai fini della forma della motivazione della decisione di cassazione.
Massime di principio
- Il giudice che decide sul riesame deve motivare separatamente ogni statuizione di sequestro: la riduzione o annullamento di una parte del provvedimento non esonera dall'obbligo di motivare le statuizioni residue, specie se riguardano beni societari.
- Nel caso di confisca per profitto del reato in concorso, la misura va limitata alla quota di arricchimento effettivamente attribuibile al singolo concorrente; l'onere di prova della quantificazione spetta al contraddittorio; solo se impossibile individuare la quota si può procedere a ripartizione paritaria.
- Il sequestro impeditivo di beni aziendali richiede una motivazione specifica sul periculum in mora: occorre indicare elementi concreti (quantità di prodotto, serialità delle tecniche, professionalità, pericolosità del contesto) dalla cui valutazione emerga il rischio di reiterazione o di dispersione.
- Quando l'impugnazione viene proposta sia dalla persona fisica sia in qualità di rappresentante della società, il giudice deve valutare distintamente la posizione personale e quella societaria e motivare le eventuali decisioni sui beni sociali.
- La carenza motivazionale su questioni decisive del provvedimento cautelare comporta l'annullamento e il rinvio per nuovo esame, non l'automatica restituzione, fintanto che non sia ridefinita la decisione con adeguata motivazione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 24 feb 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 7374/2025 del 24/02/2025
- Sentenza penale · 24 feb 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 7375/2025 del 24/02/2025
- Sentenza penale · 24 feb 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 7376/2025 del 24/02/2025
- Sentenza penale · 24 feb 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 7379/2025 del 24/02/2025
- Sentenza penale · 24 feb 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 7380/2025 del 24/02/2025
- Sentenza penale · 24 feb 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 7381/2025 del 24/02/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →