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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10029/2023 del 09/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente aveva chiesto il riconoscimento della continuazione tra più condanne (otto sentenze) relative a reati commessi in un arco temporale di nove anni. Il GIP di Bergamo ha respinto la richiesta ritenendo ostativa la distanza cronologica tra il primo e l'ultimo reato e senza acquisire le sentenze di condanna indicate nella istanza.

La decisione

La Corte di Cassazione ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bergamo, a diversa persona fisica. Ha ritenuto che la decisione di rigetto fosse stata assunta senza la previa acquisizione delle sentenze di condanna, in violazione dell'art. 186 disp. att. cod. proc. pen., e che la motivazione basata unicamente sulla distanza temporale fosse inadeguata. Il giudice del rinvio non è vincolato nel merito ma deve superare le carenze motivazionali censurate e acquisire la documentazione necessaria per valutare la sussistenza della continuazione.

Norme richiamate

  • art. 186 disp. att. cod. proc. pen.

    Impone al giudice dell'esecuzione l'acquisizione delle sentenze di condanna cui si riferisce l'istanza; la decisione sulla continuazione non può prescindere dalla conoscenza delle sentenze e della relativa motivazione.

  • art. 671 cod. proc. pen.

    La valutazione sull'istanza ai sensi di questo articolo richiede la conoscenza delle sentenze di condanna; la mancata acquisizione rende la motivazione manifestamente illogica.

Massime di principio

  • Il giudice chiamato a decidere sulla continuazione deve prima acquisire le sentenze di condanna richiamate dall'istanza; decidere senza acquisirle configura vizio procedurale rilevante.
  • La sola distanza temporale tra il primo e l'ultimo reato, considerata isolatamente, non è sufficiente a escludere la continuazione; il giudice deve valutare la relazione effettiva tra i singoli reati e l'eventuale comune disegno criminoso.
  • Occorre esaminare la continuazione anche in termini parziali o di gruppi di reati: reati tra loro ravvicinati possono configurare continuazione anche se l'arco complessivo è ampio.
  • La motivazione deve essere specifica e fondata su elementi concreti (identità di persona, identità o analogia del modus operandi, finalità unitaria, ripetizione di condotte), non su formule generiche.
  • Se il difensore contesta la carenza documentale o motivazionale, il rimedio è l'annullamento con rinvio; al giudice di rinvio è richiesto di sopperire alle lacune procedurali e di motivare compiutamente.
  • In sede precontenziosa e difensiva è opportuno chiedere espressamente l'acquisizione delle sentenze e formulare argomentazioni sul nesso teleologico e materiale tra i reati per favorire il riconoscimento della continuazione.

Testo integrale

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