Sentenza n. 4209/2026 - Roma, Sezione 5Q
per la dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato dalle Amministrazioni intimate in ordine all'istanza del 26/10/2025, avente ad oggetto la richiesta di un appuntamento per la presentazione della domanda di visto per motivi di studio ai sensi dell'art. 9 codice dei visti (Regolamento (CE) N. 810/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio); NONCHE' PER L'ACCERTAMENTO dell'obbligo delle Amministrazioni intimate di provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze; E PER LA CONDANNA delle stesse Amministrazioni intimate a provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze, entro un termine non superiore a trenta giorni, con richiesta di nomina di un Commissario ad acta ex art. 117, co. 3 c.p.a.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato sull'istanza di fissazione di un appuntamento per la presentazione della domanda di visto per motivi di studio
Esito
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 117 c.p.a. contro il silenzio serbato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e dall'Ambasciata d'Italia a Islamabad sull'istanza del 26 ottobre 2025, diretta a ottenere un appuntamento per presentare la domanda di visto d'ingresso per motivi di studio ai sensi dell'art. 9 del codice dei visti, di cui al regolamento (CE) n. 810/2009. Ha chiesto la dichiarazione dell'illegittimità del silenzio, l'accertamento dell'obbligo delle amministrazioni di provvedere e la condanna a provvedere entro trenta giorni, con eventuale nomina di un commissario ad acta ai sensi dell'art. 117, comma 3, c.p.a.
La decisione
Dopo la proposizione del ricorso, la competente sede diplomatica ha fissato l'appuntamento per la presentazione della domanda di visto. Il TAR ha ritenuto che l'attivazione del procedimento amministrativo avesse soddisfatto la pretesa azionata, dichiarando la cessazione della materia del contendere ai sensi del combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a. Le spese di lite sono state compensate, poiché il tempo intercorso tra la richiesta di appuntamento e la notificazione del ricorso non era particolarmente esteso e l'amministrazione si era attivata in tempi ragionevoli. L'amministrazione è stata tuttavia condannata a restituire alla ricorrente il contributo unificato.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
Disciplina l'azione avverso il silenzio della pubblica amministrazione; il giudizio si è concluso dopo che l'amministrazione ha attivato il procedimento richiesto.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando la pretesa azionata risulta integralmente soddisfatta nel corso del giudizio.
art. 117, comma 3, c.p.a.
Richiamato per la richiesta di eventuale nomina di un commissario ad acta in caso di mancata esecuzione dell'obbligo di provvedere.
art. 9 del regolamento (CE) n. 810/2009
Indicato quale base normativa della richiesta di appuntamento per la presentazione della domanda di visto.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio, la fissazione dell'appuntamento necessario per presentare la domanda amministrativa integra l'attivazione del procedimento e soddisfa la pretesa azionata, quando l'oggetto del ricorso è limitato all'obbligo dell'amministrazione di avviare il procedimento.
- Se, nel corso del giudizio instaurato ai sensi dell'art. 117 c.p.a., l'amministrazione adotta il comportamento richiesto dal ricorrente e la pretesa risulta integralmente soddisfatta, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a.
- La fissazione dell'appuntamento per la presentazione della domanda di visto non equivale al rilascio del visto, ma è sufficiente a soddisfare la domanda giudiziale quando questa mira esclusivamente all'attivazione del procedimento amministrativo.
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