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Cassazione Penale, Ordinanza n. 14973/2026 del 24/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza con cui il GUP del Tribunale di Verona, recependo l'accordo tra le parti, ha applicato la pena ex art. 444 c.p.p. per concorso in furto aggravato, deducendo violazione di legge e vizi motivazionali in relazione all'art. 129 c.p.p. per omessa esposizione dei motivi di fatto e di diritto posti a base della decisione e, in sostanza, per la mancata valutazione delle condizioni che avrebbero potuto portare a un proscioglimento in fatto. La Corte ha esaminato la censura alla luce del limite all'impugnazione introdotto dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., rilevando che, nel rito pattizio, non sono deducibili questioni alle quali l'interessato abbia rinunciato con l'accordo sulla pena, salvo le ipotesi tassative previste dalla norma.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, senza formalità di procedura, perché la doglianza riguardava un tema precluso nel giudizio di patteggiamento: la verifica di eventuali cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e i vizi motivazionali sulla responsabilità penale non rientrano tra le questioni impugnabili dopo l'accordo sulla pena. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    richiamato come base della sentenza di patteggiamento recepita dal GUP

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    limita l'impugnabilità della sentenza di patteggiamento alle sole ipotesi tassativamente previste e preclude la deduzione di questioni rinunciate con l'accordo sulla pena

  • art. 129 c.p.p.

    la possibile verifica del proscioglimento in fatto è irrilevante ai fini dell'impugnazione proposta contro la sentenza ex art. 444 c.p.p., se la censura investe profili non deducibili nel rito speciale

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    consente la declaratoria di inammissibilità senza formalità di procedura

  • artt. 110, 624 e 625, comma 1, nn. 2 e 7, c.p.

    titoli di reato contestati nel procedimento definito con patteggiamento

  • art. 129, comma 1, c.p.p.

    menzionato in relazione al dovere di proscioglimento immediato quando ne ricorrano i presupposti, ma ritenuto non deducibile nel caso di specie

Massime di principio

  • Nel giudizio definito con applicazione della pena su richiesta delle parti, il ricorso per cassazione è ammissibile solo nei limiti tassativi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; ogni questione alla quale l'imputato abbia rinunciato con l'accordo sulla pena è preclusa.
  • Non è deducibile, contro la sentenza di patteggiamento, la censura che investa vizi motivazionali o l'omessa valutazione dei presupposti per un proscioglimento in fatto ex art. 129 c.p.p., quando tali questioni esulino dalle ipotesi impugnabili consentite.
  • L'accesso al rito speciale comporta una rinuncia a contestare le premesse storiche dell'accusa, sicché il controllo di legittimità non può trasformarsi in una rivalutazione della responsabilità penale già cristallizzata dall'accordo.
  • L'inammissibilità del ricorso per cassazione in tali casi comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende nei limiti di legge.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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