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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5155/2024 del 06/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

L'imputato deduceva un unico motivo: carenza di motivazione e violazione di legge (art. 62, n. 4, cod. pen.). La difesa aveva chiesto il riconoscimento dell'attenuante per il "lucro di speciale tenuità" rispetto alle cessioni di stupefacenti, sostenendo che ogni singola cessione era di modesta entità. La Corte d'appello rifiutò l'attenuante ritenendo che ogni singola cessione fosse di almeno sei dosi (talora quantità imprecisata) e che quindi non potesse configurarsi un lucro di speciale tenuità; il ricorrente denunciava che il giudice aveva confuso il valore di ogni singola cessione con il valore complessivo delle cessioni in continuazione e non aveva valutato il valore di ogni singola cessione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità e per chiedere una rivalutazione di merito non consentita. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse fornito motivazione adeguata nelle parti in cui indicava che ogni singola cessione era di almeno sei dosi e che, anche alla luce del quinto comma dell'art. 73 T.U. stupefacenti, non emergeva un lucro di speciale tenuità. La Cassazione ha inoltre richiamato la giurisprudenza (Sez. U.) secondo cui l'attenuante del lucro di speciale tenuità è compatibile con la fattispecie di lieve entità ma non va automaticamente riconosciuta; la valutazione della sussistenza è di merito e insindacabile se adeguatamente motivata. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di €3.000,00 in favore della Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 62, n. 4, cod. pen.

    Si tratta dell'attenuante relativa al "lucro di speciale tenuità"; il giudice deve valutare concretamente se il profitto derivante dalla condotta sia di speciale tenuità. Non è automaticamente riconosciuta nelle fattispecie di droga disciplinate dall'art. 73, comma 5.

  • art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (T.U. stupefacenti)

    Prevede la fattispecie di lieve entità per alcune condotte di rifornimento di stupefacenti; la sua compatibilità con l'attenuante di cui all'art. 62, n.4 è riconosciuta dalla giurisprudenza ma non comporta automatismo nel riconoscimento dell'attenuante.

  • art. 81 cod. pen.

    Richiamato in relazione al concetto di continuazione delle cessioni (cumulazione degli episodi): distingue il valore complessivo della continuazione dal valore di ciascuna singola cessione, ma il giudice deve valutare separatamente il profitto per singola cessione quando si discute dell'attenuante di speciale tenuità.

  • art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.

    Limita l'esposizione del ricorrente in cassazione: impone che il ricorso esponga i motivi nei limiti necessari per la motivazione; la Cassazione non può essere chiamata a una rivalutazione di fatto non dedotta in modo specifico.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Stabilisce effetti economici della declaratoria di inammissibilità del ricorso, comprese le spese del procedimento e il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

  • Sentenza Sez. U. n. 24990 del 30/01/2020 (Rv. 279499)

    "In tema di stupefacenti, la circostanza attenuante del lucro e dell'evento di speciale tenuità di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. è compatibile con la fattispecie di lieve entità, prevista dall'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309"

    La giurisprudenza di legittimità afferma la compatibilità tra le due fattispecie ma precisa che il riconoscimento dell'attenuante richiede una valutazione concreta del caso e non è dovuto in automatico.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13/06/2000

    Richiamata in tema di onere delle spese e valutazione della colpa nella proposizione del ricorso; nella fattispecie la Corte ha ritenuto che non sussistessero elementi per ritenere colpa nella determinazione dell'inammissibilità.

Massime di principio

  • Nelle ipotesi di cessione di stupefacenti, la richiesta di riconoscimento dell'attenuante del "lucro di speciale tenuità" (art. 62, n.4) richiede una valutazione concreta del profitto per ciascuna singola cessione: non è sufficiente richiamare il valore complessivo delle cessioni in continuazione.
  • La compatibilità tra l'art. 73, comma 5 (fattispecie di lieve entità) e l'attenuante dell'art. 62, n.4 è riconosciuta dalla giurisprudenza, ma il riconoscimento dell'attenuante non è automatico; il giudice di merito deve accertare i presupposti fattuali.
  • Le valutazioni di merito del giudice sulla quantità/trattativa per singola cessione (es. più dosi per episodio) sono in genere insindacabili in Cassazione se adeguatamente motivate; un ricorso che chieda la rivalutazione dei fatti è probabilmente inammissibile per genericità.
  • In sede di impugnazione in Cassazione è essenziale limitarsi a questioni di diritto o a doglianze specifiche sulla motivazione: argomentazioni generiche o che implicano nuova valutazione probatoria rischiano l'inammissibilità.
  • La mancata concessione dell'attenuante può comportare non solo il rigetto del ricorso ma anche l'imposizione delle spese e il versamento alla Cassa delle ammende quando il ricorso viene dichiarato inammissibile.

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