Cassazione Civile, Ordinanza n. 28193/2025 del 23/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (parte privata)
La controversia
La controversia nasce da una richiesta di pagamento emessa da Roma Capitale per euro 214,73, oltre interessi, a titolo di spese di giudizio liquidate in una sentenza del TAR Lazio. La destinataria della richiesta ha proposto opposizione ex art. 615 c.p.c., deducendo di non essere stata parte del giudizio amministrativo, di non aver ricevuto notifica della sentenza e di trovarsi quindi di fronte a una pretesa priva di titolo esecutivo. Il Giudice di pace ha accolto l'opposizione. Roma Capitale ha proposto appello, che il Tribunale ha dichiarato inammissibile perché la causa aveva valore inferiore a euro 1.100 e, quindi, era appellabile solo per violazione di legge ai sensi dell'art. 339, comma 3, c.p.c. Nonostante ciò, il Tribunale ha compensato integralmente le spese del grado, motivando sul fatto che l'appellata non aveva eccepito l'inammissibilità per ragioni di valore. Avverso tale statuizione la parte appellata ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione degli artt. 90, 91, 92 e 93 c.p.c. e degli artt. 24, 111 e 112 Cost., sostenendo che la compensazione fosse illegittima perché la declaratoria di inammissibilità dell'appello comportava soccombenza dell'appellante e che l'omessa eccezione di parte non rientrava tra le gravi ed eccezionali ragioni richieste dall'art. 92 c.p.c. come modificato e interpretato dalla giurisprudenza costituzionale.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso. Ha ritenuto fondato il motivo relativo alla liquidazione delle spese del grado di appello, affermando che la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione determina comunque soccombenza della parte appellante, con conseguente obbligo di condanna alle spese, e che la compensazione è consentita solo nei casi tassativi previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c. La ragione addotta dal Tribunale, cioè il mancato rilievo dell'inammissibilità da parte dell'appellata, non integra una "grave ed eccezionale ragione" idonea a giustificare la compensazione. La sentenza è stata quindi cassata limitatamente al capo sulle spese e la causa è stata rinviata al Tribunale di Roma in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
richiamato come base formale dell'opposizione proposta avverso la richiesta di pagamento, ma la Corte non entra nel merito della sua corretta applicazione.
richiamato per affermare che, nel giudizio di appello di sentenza del giudice di pace di valore inferiore a euro 1.100, l'impugnazione è ammessa solo per violazione di legge.
invocato dalla ricorrente in relazione alla regolazione delle spese di lite.
richiamato quale norma sul principio di soccombenza nella condanna alle spese.
la compensazione delle spese è ammessa solo nei casi tipizzati; fuori da tali ipotesi la compensazione integra violazione di legge.
richiamato nel motivo di ricorso in tema di spese processuali.
art. 24 Cost.
richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura sulle spese, senza autonoma trattazione specifica.
art. 111 Cost.
richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura sulle spese, senza autonoma trattazione specifica.
art. 112 Cost.
richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura sulle spese, senza autonoma trattazione specifica.
richiamato per indicare la modifica dell'art. 92 c.p.c. che ha ristretto i presupposti della compensazione.
Massime di principio
- La declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione non esclude la soccombenza della parte che ha proposto il gravame: essa comporta normalmente la condanna alle spese in favore della controparte.
- La compensazione delle spese di lite è legittima solo nei casi tassativi previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c.; motivazioni diverse da quelle tipizzate integrano violazione di legge denunciabile in cassazione.
- L'omessa deduzione, da parte del vittorioso, di un'eccezione rilevabile d'ufficio non costituisce, di per sé, grave ed eccezionale ragione idonea a giustificare la compensazione delle spese.
- Quando la lite si definisce in rito per inammissibilità dell'appello, il giudice deve applicare il principio di soccombenza nella regolazione delle spese, salvo ricorrano le specifiche ipotesi normativamente previste.
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