Cassazione Penale, Ordinanza n. 22189/2025 del 12/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte d'appello di Brescia aveva parzialmente riformato la sentenza di primo grado che aveva condannato l'imputata, rappresentante legale di una ditta individuale, per diversi reati tributari. In cassazione la ricorrente ha censurato in particolare la decisione relativa al reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti, sostenendo: 1) mancanza o manifesta illogicità della motivazione sulla sussistenza del fatto contestato, perché la Corte territoriale avrebbe trascurato il compendio probatorio, in particolare la testimonianza di un soggetto che avrebbe indicato accertamenti della Guardia di Finanza solo successivi alla cessazione dell'attività; 2) mancanza o manifesta illogicità della motivazione quanto all'elemento oggettivo e soggettivo del reato. La doglianza era sostanzialmente diretta a contestare la valutazione delle prove e la ricostruzione fattuale operata dal giudice di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure mirassero in realtà a ottenere una rivalutazione del materiale probatorio, già logicamente e congruamente apprezzato dalla Corte d'appello. Secondo la motivazione richiamata, l'imputata non aveva fornito elementi idonei a dimostrare l'effettività delle operazioni fatturate; l'assenza di struttura aziendale, mezzi e personale consentiva di inferire che le fatture emesse dalla società amministrata fossero relative a operazioni inesistenti e finalizzate a permettere ai destinatari di detrarre costi e ridurre l'esposizione fiscale. Conseguentemente sono state poste a carico della ricorrente le spese processuali e la somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Richiamato come uno dei reati tributari oggetto della condanna di merito; il testo dell'ordinanza non ne sviluppa la portata applicativa, limitandosi a menzionare il capo di imputazione.
È la fattispecie centrale oggetto del ricorso; la Corte ritiene immune da censura la motivazione di merito sulla natura fittizia delle fatture e sulla prova dell'elemento oggettivo e soggettivo, escludendo che in cassazione possa chiedersi una nuova lettura delle prove.
Richiamato come ulteriore reato per il quale vi era stata condanna in appello; non è oggetto di specifica trattazione nel ragionamento decisorio dell'ordinanza.
La declaratoria di inammissibilità comporta, ai sensi di questa norma, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare la censura sulla motivazione in una richiesta di nuova valutazione degli elementi probatori già apprezzati in modo logico e coerente dal giudice di merito.
- La motivazione è insindacabile in cassazione quando la Corte territoriale abbia dato conto, in modo esaustivo e non manifestamente illogico, degli indici da cui desume l'inesistenza delle operazioni fatturate e la consapevolezza dell'emittente.
- Nel reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti, l'assenza di struttura aziendale, mezzi e personale può costituire un elemento indiziario rilevante per inferire la fittizietà delle operazioni e la finalità evasiva della condotta, se il giudice ne dia adeguata motivazione.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione comporta, salvo cause esimenti, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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