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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2497/2024 del 19/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per violazione di legge (art. 591 c.p.p.) e vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e) c.p.p. Il ricorrente contestava la sentenza d'appello che, riformando la sentenza di primo grado, aveva rideterminato le pene a suo carico per reati di bancarotta (bancarotta fraudolenta per distrazione, bancarotta fraudolenta documentale e bancarotta impropria da falso in bilancio) commessi quale amministratore di fatto di Z.K. Italia s.r.l. e I.V.T. s.r.l. Fiore deduceva che in sede di giudizio abbreviato condizionato erano stati acquisiti gli atti di un procedimento connesso e che i coimputati erano stati parzialmente assolti, circostanza che, secondo la difesa, avrebbe dovuto escludere la prova della distrazione di euro 7.430.000,00. Inoltre, impugnava le valutazioni dei periti e alcune deposizioni testimoniali e tecniche, sostenendo che la Corte di merito aveva dichiarato generiche e aspecifiche le sue doglianze senza tener conto dell'acquisizione del fascicolo e delle pronunce sullo stato processuale dei coimputati.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi proposti in cassazione costituissero una riproposizione pedissequa e generica delle stesse deduzioni di merito già valutate come aspecifiche dalla Corte di Appello e dal Tribunale, senza affrontare in modo specifico e circostanziato le ragioni poste a fondamento del presunto vizio di motivazione. La Cassazione ha inoltre rilevato che il ricorrente ha confuso i titoli di reato (es.: attribuendo alla I.V.T. una bancarotta per distrazione quando l'imputazione era di bancarotta documentale) e non ha documentato né la formula assolutoria dei coimputati né la irrevocabilità di eventuali sentenze favorevoli, rendendo generica la deduzione. Per tali ragioni il ricorso è dichiarato inammissibile e il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 591 c.p.p.

    Norma che disciplina il potere del giudice dell'appello di acquisire, se necessario, atti relativi a procedimenti connessi; la Corte ha ritenuto che, pur essendo riferita l'acquisizione di atti, il ricorrente non abbia articolato in modo specifico come tali atti abbiano inciso sulla ricostruzione probatoria e non abbia prodotto prove decisorie (es. formula e irrevocabilità di assoluzioni dei coimputati).

  • art. 606, lett. b) ed e) c.p.p.

    Criteri di legittimità per il ricorso in cassazione: vizio di motivazione e violazione di norme di diritto. La Corte ha ritenuto che le deduzioni fossero generiche e non avessero individuato concretamente un vizio di motivazione superabile in cassazione, limitandosi a proporre una diversa valutazione del materiale probatorio, cosa non consentita in questa sede.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che prevede la condanna per spese e una somma a carico del ricorrente in caso di ricorso dichiarato inammissibile o manifestamente infondato; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.

  • art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020 e successive modificazioni

    Riferimento alla procedura scritta adottata per il trattamento del ricorso (assenza di trattazione orale); la Corte ha proceduto con il rito scritto previsto dalla normativa emergenziale e successive proroghe.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non è sede per la riconsiderazione libre dei fatti: un ricorso fondato su una mera diversa lettura del materiale probatorio è generalmente inammissibile.
  • Per far valere motivi basati su atti di procedimenti connessi occorre documentare chiaramente l'acquisizione dei fascicoli, la rilevanza probatoria concreta di quegli atti e l'eventuale irrevocabilità delle pronunce favorevoli ai terzi (es. formula assolutoria), altrimenti la deduzione risulta generica.
  • I motivi di cassazione devono indicare specificamente il vizio di motivazione (contraddittorietà, lacune logiche o omissioni relative al percorso argomentativo decisivo); la semplice riproposizione di critiche già valutate come generiche non supera il filtro di ammissibilità.
  • È importante evitare confusione tra i titoli di reato nelle impugnazioni: errori nella qualificazione delle fattispecie minano la specificità del motivo e ne aggravano l'inammissibilità.
  • In caso di ricorso inammissibile, il ricorrente può essere condannato alle spese processuali e a una somma a favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p., quindi è necessario valutare la fondatezza e la specificità del ricorso prima della proposizione.

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