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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7351/2024 del 19/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano l'ordinanza del 28/06/2023 che aveva rigettato il riesame avverso il decreto di perquisizione e sequestro probatorio del 15/05/2023. Contestavano violazioni degli artt. 247 e 253 c.p.p., la mancata convalida del sequestro da parte del pubblico ministero (con conseguente perdita di efficacia), e denunziavano carenza, contraddittorietà e illogicità della motivazione quanto al rapporto di pertinenzialità tra i beni sequestrati (più telefoni e carte PostePay) e la fattispecie di truffa contestata, sostenendo che il sequestro avesse carattere esplorativo e sproporzionato rispetto alla vicenda (si sarebbe utilizzato un unico telefono e una sola carta per la presunta truffa).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto manifestamente infondata la doglianza sulla mancata convalida da parte della polizia giudiziaria, avendo accertato che il sequestro era stato disposto dal pubblico ministero tramite decreto che indicava specificamente i beni (SIM e carte PostePay) ritenuti funzionali alla commissione della truffa, per cui non sussisteva l'obbligo di convalida ex art. 355 c.p.p. Ha inoltre affermato che le censure relative a eventuale eccedenza di cose sequestrate non erano deducibili in sede di riesame ma, se necessario, dovevano essere promosse con opposizione ai sensi dell'art. 263 c.p.p. La motivazione del Tribunale è stata ritenuta articolata e non manifestamente illogica. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 247 cod. proc. pen.

    I ricorrenti richiamavano la norma come parametro del corretto sequestro probatorio; la Corte ha ritenuto la censura riferita a questa norma in parte non consentita o manifestamente infondata nella forma proposta e non ha ravvisato violazione di legge emergente dall'ordinanza impugnata.

  • art. 253 cod. proc. pen.

    La dedotta violazione è stata considerata parte del complesso di doglianze sulla motivazione e non idonea a integrare un vizio di legge tale da rendere ammissibile il ricorso in Cassazione.

  • art. 355 cod. proc. pen.

    La Corte ricorda che la convalida da parte del pubblico ministero dell'attività della polizia giudiziaria è necessaria solo quando il decreto del PM non indica oggetti specifici o non delimita un genus sufficientemente selettivo; nel caso di decreto che indica beni specifici (SIM, carte PostePay) non è richiesta la convalida.

  • art. 263 cod. proc. pen.

    La Corte precisa che le doglianze sull'eccesso del sequestro operato dalla polizia giudiziaria rispetto a quanto indicato nel decreto del PM vanno dedotte con l'opposizione prevista dall'art. 263 c.p.p., non nel rito del riesame impugnato in Cassazione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Sulla base di tale norma la Corte ha disposto la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ravvisati profili di colpa nella proposizione del ricorso, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende (equo importo di euro 3.000 ciascuno).

Massime di principio

  • Se il sequestro probatorio è disposto da un pubblico ministero con decreto che indica in modo specifico gli oggetti da sottoporre a vincolo (es. SIM, carte prepagate), non è necessaria la convalida dell'azione da parte della polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 355 c.p.p.
  • Le contestazioni secondo cui la polizia giudiziaria avrebbe sottoposto a sequestro beni eccedenti rispetto al decreto del PM devono essere esperite mediante opposizione ex art. 263 c.p.p. se il PM rifiuta la restituzione, e non possono essere efficacemente dedotte nel rito di riesame o in Cassazione come semplice rivalutazione del merito.
  • In Cassazione contro ordinanze su misure reali è consentito il sindacato per violazione di legge o per carenza assoluta di motivazione; non è ammessa la rinnovata valutazione del merito o la semplice discrepanza tra motivazione e valutazione che costituisce dissenso del ricorrente.
  • Per evitare questioni di nullità o di mancata convalida, il decreto di perquisizione/sequestro dovrebbe contenere un nucleo selettivo preventivo e una indicazione chiara e specifica degli oggetti pertinenti al reato.
  • Quando si ritiene che il sequestro abbia finalità esplorativa o ecceda i limiti della pertinenzialità, l'azione corretta è chiedere la restituzione tramite il PM e, in caso di diniego, proporre opposizione ai sensi dell'art. 263 c.p.p.; ricorsi inammissibili o infondati possono comportare condanne alle spese e sanzioni.

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