Cassazione Penale, Sentenza n. 12205/2024 del 25/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore impugna l'ordinanza del Tribunale di Rovigo che aveva dichiarato la nullità del decreto di irreperibilità emesso il 18/09/2019 e, in via derivata, della notificazione al difensore dell'ordine di esecuzione per la carcerazione, del decreto di sospensione e della successiva revoca del 12/11/2019. Il Tribunale aveva ritenuto che dagli atti (nota P.G. 03/06/2016 e accertamenti del 10/06/2017) risultasse che il condannato si trovasse in Danimarca, per cui il PM avrebbe dovuto tentare ricerche/ notifica in quell'emirazione prima di emettere il decreto di irreperibilità. Il ricorrente contesta l'interpretazione del giudice dell'esecuzione rilevando che le informazioni sulla possibile collocazione estera erano emerse solo in fase esecutiva da documenti relativi a diverso procedimento e che, nei titoli relativi al procedimento esecutivo, gli elementi erano generici, datati e non indicavano un domicilio preciso; inoltre risultava anagraficamente residente a Rovigo sino al 2017 ed eletto domicilio presso il difensore.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato. Ha precisato che la completezza delle ricerche per la validità del decreto d'irreperibilità va valutata con riferimento agli elementi conosciuti o conoscibili dagli atti al momento dell'esecuzione, senza che notizie successive possano incidere ex post. Ha altresì ricordato che l'obbligo di nuove ricerche verso luoghi esteri è condizionato all'oggettiva praticabilità degli accertamenti. La Corte ha rilevato l'assenza di un accertamento effettivo circa la presenza, negli atti in possesso del PM al momento dell'emissione del decreto, dell'indirizzo danese (Mellemengen n. 8,3, TV, Kokkedal) risultante dai precedenti accertamenti; di conseguenza ha annullato l'ordinanza impugnata e disposto il rinvio al Tribunale di Rovigo perché accerti se, all'epoca, il PM conosceva o poteva agevolmente venire a conoscenza del luogo preciso di residenza estera del condannato.
Norme richiamate
Indica i luoghi dove effettuare le ricerche per la notifica; dalla sentenza emerge che l'obbligo di ricerche verso i luoghi indicati è condizionato alla praticabilità oggettiva degli accertamenti e va valutato con riferimento agli elementi disponibili al momento
Norma sulle notificazioni e sulla procedura di irreperibilità; la Corte richiama la necessità che le ricerche siano adeguate rispetto alle informazioni disponibili al momento dell'adozione del decreto
Riguarda l'esecuzione delle provvedimenti per carcerazione; la pronuncia implica che la regolarità della procedura esecutiva dipende dalla correttezza delle ricerche preliminari
Norma concernente gli effetti e le modalità dell'esecuzione della pena; la Corte sottolinea che l'omissione di ricerche conoscibili può compromettere la validità del decreto d'irreperibilità
Giurisprudenza richiamata (Sez. 3, n. 16708 del 16/02/2018, Aerts)
Principio secondo cui la completezza delle ricerche va valutata con riferimento agli elementi conosciuti o conoscibili al momento dell'esecuzione, e non in base a notizie successive
Giurisprudenza richiamata (Sez. 2, n. 39329 del 31/05/2016, Ciobataru)
Conferma che l'obbligo di effettuare nuove ricerche nei luoghi indicati è limitato dall'oggettiva praticabilità degli accertamenti
Massime di principio
- La validità del decreto di irreperibilità va valutata rispetto alle informazioni effettivamente disponibili negli atti al momento della sua emissione; notizie emerse successivamente non possono retroagire per dichiarare la nullità automatica.
- Se dagli atti in possesso del PM emerge un indirizzo estero preciso, il PM deve, nei limiti della praticabilità, attivare ricerche e tentativi di notifica anche all'estero; l'obbligo è però condizionato all'oggettiva possibilità materiale di effettuare tali accertamenti.
- In presenza di indicazioni generiche, datate o riferite a diverso procedimento, non sussiste in automatico l'obbligo di ricerca estera: il giudizio deve fondarsi sulla concretezza e sulla precisione degli elementi a disposizione.
- Se la documentazione in atti è insufficiente a provare che il PM conosceva un domicilio estero preciso, l'eventuale omissione di ricerche estere può giustificare l'annullamento dell'atto e il rinvio per un nuovo accertamento.
- Il giudice dell'esecuzione, in caso di dubbi sulla completezza delle ricerche compiute, può rinviare la valutazione al giudice competente perché accerti i fatti materiali (quali conoscenze del PM al momento dell'atto) prima di pronunciarsi sulla nullità.
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