Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 03/06/2015 n. 11413 - Corte di Cassazione

Non disponibile

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto, sostenendo che il beneficio derivante dall'esercizio delle stock option nel 2001 dovesse essere tassato secondo la disciplina vigente al momento dell'esercizio dei diritti, e non secondo quella vigente nel 1997, quando le opzioni erano state attribuite. Secondo l'Agenzia, la differenza tra il valore delle azioni al momento dell'esercizio e quanto pagato dal dipendente costituiva reddito da lavoro dipendente, soggetto a ritenuta fiscale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, cassato la sentenza impugnata e deciso direttamente nel merito, rigettando la domanda del contribuente di rimborso delle ritenute IRPEF, delle addizionali regionale e comunale, pari a Euro 131.841,94. La Corte ha stabilito che, ai fini fiscali, rileva il momento in cui il diritto di opzione viene concretamente esercitato e acquisisce valore economico, nel caso concreto nel 2001. Non ricorrendo le condizioni per l'esenzione previste dalla normativa, la ritenuta operata dal datore di lavoro è stata ritenuta legittima. Il contribuente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 5.000, mentre le spese dei gradi di merito sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 48, comma 1, TUIR

    Il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutti i compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo di imposta in dipendenza del rapporto di lavoro.

    La norma è stata interpretata nel senso che il valore economicamente conseguito dal dipendente attraverso l'esercizio delle stock option costituisce reddito da lavoro dipendente, se percepito in dipendenza del rapporto di lavoro.

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 48, comma 2, lett. g-bis), TUIR, come modificato dal D.Lgs. 23 dicembre 1999, n. 505, art. 13

    Non concorre a formare il reddito da lavoro dipendente la differenza tra il valore delle azioni al momento dell'assegnazione e l'ammontare corrisposto dal dipendente, a condizione che quest'ultimo sia almeno pari al valore delle azioni alla data dell'offerta.

    La disposizione prevede come regola generale la tassazione del valore ottenuto dal dipendente con l'esercizio dell'opzione, ammettendo l'esclusione solo se ricorrono specifiche condizioni, che nel caso esaminato non risultavano soddisfatte.

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 48, comma 3, TUIR

    Ai fini della determinazione in denaro dei valori di cui al comma 1 si applicano le disposizioni relative alla determinazione del valore normale dei beni e dei servizi contenute nell'art. 9.

    La norma impone di determinare il valore imponibile del beneficio secondo il valore normale, quando il compenso è ricevuto in natura o consiste nel diritto di ottenere beni o servizi.

  • D.Lgs. 23 dicembre 1999, n. 505, art. 13, comma 2

    Le disposizioni si applicano a decorrere dal 1 gennaio 2000 e non si applicano alle assegnazioni di titoli effettuate anteriormente a tale data né a quelle derivanti dall'esercizio di opzioni attribuite dal 1 gennaio 1998 fino alla data di entrata in vigore del decreto.

    La disciplina transitoria deve essere interpretata restrittivamente. Essa conserva il regime precedente solo per le fattispecie espressamente indicate; non riguarda opzioni attribuite nel 1997 ed esercitate nel 2001.

Massime di principio

  • Per le stock option, ai fini dell'imposizione sul reddito da lavoro dipendente, assume normalmente rilievo il momento in cui il diritto viene esercitato e il dipendente consegue un valore economicamente apprezzabile, non necessariamente il momento in cui l'opzione è stata originariamente attribuita.
  • La disciplina fiscale applicabile va individuata considerando la data dell'effettiva realizzazione del beneficio e le specifiche disposizioni transitorie vigenti, che non possono essere estese oltre i casi espressamente previsti.
  • Il vantaggio derivante dalla differenza tra il valore delle azioni e il prezzo pagato dal dipendente costituisce, in linea generale, reddito da lavoro dipendente e deve essere assoggettato a ritenuta, salvo il ricorrere di una specifica esenzione.
  • La mera attribuzione gratuita dell'opzione non determina necessariamente il momento impositivo: se l'opzione non è ancora esercitabile o cedibile e non ha un controvalore autonomo, il presupposto impositivo può sorgere successivamente, al momento dell'esercizio o della cessione.
  • In situazioni analoghe occorre verificare separatamente la data di attribuzione dell'opzione, la data di assegnazione delle azioni, la data di esercizio o cessione, il prezzo pagato, il valore normale delle azioni e l'eventuale applicabilità di norme transitorie o condizioni di esenzione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.