Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 2913/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4

per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda) n. -OMISSIS-.

Giustizia amministrativa202605444

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IVOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Puglia che aveva respinto la domanda cautelare contro l'esclusione da una procedura di gara pubblica

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Le imprese componenti un costituendo raggruppamento temporaneo hanno appellato l'ordinanza cautelare del TAR Puglia, chiedendo la sospensione degli effetti dell'esclusione dalla gara. L'esclusione era stata motivata dalla mancata tempestiva comunicazione, da parte della mandante, di provvedimenti cautelari personali o reali di cui era stata destinataria, in violazione del dovere di immediata informazione previsto dall'art. 96, comma 12, del d.lgs. n. 36/2023. Le appellanti contestavano inoltre la valutazione di non affidabilità compiuta dalla stazione appaltante, sostenendo la rilevanza delle modifiche organizzative intervenute nella società e l'assenza di conoscenza, da parte delle altre imprese del raggruppamento, delle vicende penali riguardanti il legale rappresentante, direttore tecnico e responsabile tecnico della mandante. Era altresì controversa la possibilità di ritenere che le modifiche societarie avessero determinato una cesura rispetto alla precedente gestione, rilevante ai sensi dell'art. 94, comma 3, del d.lgs. n. 36/2023.

La decisione

Il Consiglio di Stato, nell'ambito della sommaria cognizione propria della fase cautelare, ha respinto l'appello cautelare. Ha ritenuto adeguatamente motivato il provvedimento di esclusione in relazione alla mancata tempestiva comunicazione dei provvedimenti cautelari personali o reali, ravvisando una violazione del dovere di immediata informazione e una condotta omissiva obiettivamente rilevante ai fini del giudizio di non affidabilità dell'operatore economico. Ha inoltre ritenuto che le modifiche organizzative non sembrassero avere prodotto una cesura con la precedente gestione societaria, anche perché l'attuale gestione risultava caratterizzata da un legame familiare con il soggetto già coinvolto nella gestione. Il Collegio ha infine considerato ragionevole la valutazione secondo cui le altre imprese del raggruppamento, stante la risonanza mediatica della vicenda penale, avrebbero dovuto conoscerla, comunicarla tempestivamente e procedere alla sostituzione dell'impresa interessata. Le spese della fase cautelare di appello sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l'appello cautelare davanti al Consiglio di Stato.

  • art. 96, comma 12, d.lgs. 36/2023

    dovere di immediata informazione

    La mancata tempestiva comunicazione dei provvedimenti cautelari personali o reali destinati all'operatore economico integra una violazione rilevante nella valutazione della sua affidabilità.

  • art. 94, comma 3, d.lgs. 36/2023

    La continuità o cesura rispetto alla precedente gestione societaria rileva nella valutazione dei presupposti soggettivi di esclusione; nel caso esaminato, il legame familiare con la precedente gestione non appariva sufficiente a dimostrare una cesura.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Costituisce, insieme alla disciplina europea sulla protezione dei dati, il presupposto per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale ulteriore base normativa per la tutela dei dati personali relativi a procedimenti e condanne penali.

Massime di principio

  • La violazione del dovere di immediata comunicazione dei provvedimenti cautelari personali o reali previsto dall'art. 96, comma 12, del d.lgs. 36/2023 può costituire una condotta omissiva obiettivamente rilevante nella valutazione dell'affidabilità dell'operatore economico e legittimare l'esclusione dalla gara, ove il provvedimento sia adeguatamente motivato.
  • Nella valutazione della continuità soggettiva rilevante ai fini dell'art. 94, comma 3, del d.lgs. 36/2023, le modifiche organizzative o societarie non determinano necessariamente una cesura con la precedente gestione quando permangano elementi di collegamento, anche familiare, con il soggetto già coinvolto nella gestione.
  • In un raggruppamento temporaneo, la conoscibilità di vicende penali riguardanti il legale rappresentante, il direttore tecnico o il responsabile tecnico di un'impresa componente può essere desunta anche dalla risonanza mediatica della vicenda; in tale situazione, le altre imprese del raggruppamento devono attivarsi per la tempestiva comunicazione alla stazione appaltante e per la sostituzione dell'impresa interessata.

Come è indicizzato

MaterieRequisiti di partecipazione ed esclusioneRito appalti e sorte del contrattoAggiudicazione, revoca e annullamento della garaAppello
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieCause di esclusioneRaggruppamenti temporanei e consorzi
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneConcorrenza ed evidenza pubblicaTutela cautelare

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.