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Cassazione Penale, Ordinanza n. 25185/2026 del 03/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito di condanna per il reato contestato è rimasta ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Brescia che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Bergamo per la violazione dell'art. 2, comma 1-bis, della legge n. 638 del 1983. Con il primo motivo ha denunciato violazione di legge sostenendo l'esistenza di una situazione di fatto contraddittoria e incerta, ma la censura è stata letta come una richiesta di rivalutazione del merito. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 131-bis c.p., assumendo che il superamento della soglia fosse lieve e limitato a pochi mesi; la Corte ha rilevato che la motivazione di merito era non manifestamente illogica, anche perché le omissioni riguardavano almeno tre mensilità, vi era perduranza della condotta omissiva e lo scostamento dal valore soglia era di circa il 9% rispetto all'importo fissato dal legislatore. Con il terzo motivo ha dedotto contraddittorietà e illogicità della motivazione, contestando l'esclusione della particolare tenuità del fatto sulla base delle tre mensilità omesse e del richiamo ad altre omissioni e a un precedente più grave; anche tale doglianza è stata ritenuta sostanzialmente fattuale e non decisiva.

Norme richiamate

  • art. 2, comma 1-bis, legge n. 638 del 1983

    La norma è stata indicata come base della contestazione penale confermata nei giudizi di merito; il ricorso non ha mostrato un vizio di legittimità idoneo a scalfire l'accertamento compiuto dai giudici di merito.

  • art. 131-bis c.p.

    La particolare tenuità del fatto è stata esclusa valorizzando la pluralità delle mensilità omesse, la perduranza della condotta omissiva e uno scostamento non irrisorio dal valore soglia; la valutazione è stata ritenuta congrua e non manifestamente illogica.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito trasformare la deduzione di violazione di legge o vizi motivazionali in una richiesta di nuova valutazione del merito, se la censura mira solo a contrapporre una diversa lettura dei fatti.
  • L'esclusione della particolare tenuità del fatto può essere sorretta da una motivazione che valorizzi, in modo non manifestamente illogico, la durata della condotta, il numero delle omissioni e la misura dello scostamento dal parametro legale.
  • Quando la motivazione di merito dia conto in modo coerente degli elementi rilevanti ai fini dell'art. 131-bis c.p., il ricorso che contesti soltanto la diversa apprezzabilità di tali elementi è inammissibile perché meramente fattuale.
  • La valorizzazione di omissioni riferite ad almeno più mensilità e della protrazione nel tempo della condotta è sufficiente a escludere, in astratto, la particolare tenuità del fatto nei reati omissivi legati a obblighi periodici.

Come è indicizzato

MaterieOmesso versamentoImpugnazioniCause di non punibilità
RamiReati tributariProcesso penaleParte generale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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