Cassazione Penale, Ordinanza n. 36630/2025 del 11/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza della Corte di appello di Napoli, quale giudice dell'esecuzione, che aveva revocato il beneficio dell'indulto già concesso con precedente ordinanza del Tribunale di Torre Annunziata. La revoca era stata disposta perché il soggetto aveva riportato una condanna a pena detentiva superiore a due anni di reclusione per un delitto commesso entro cinque anni dall'entrata in vigore della legge n. 241/2006. Con il ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione, assumendo che l'ordinanza impugnata non indicasse la data di commissione del reato successivamente giudicato e che ciò impedisse il controllo sulla correttezza del provvedimento di revoca.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondata la doglianza sulla carenza motivazionale, osservando che la data di consumazione del reato successivamente giudicato era comunque agevolmente ricavabile dal provvedimento tramite l'indicazione della sentenza che aveva definito quel procedimento, sentenza nota al ricorrente perché pronunciata nei suoi confronti. La Corte ha quindi escluso che vi fosse una motivazione assente o solo apparente, richiamando il principio per cui tali vizi ricorrono solo quando il provvedimento è del tutto privo di segno grafico o comunque non consente di comprendere l'iter argomentativo. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
è richiamata come fonte del beneficio dell'indulto e del relativo limite temporale di operatività, rispetto al quale si valuta la revoca per successiva condanna a pena detentiva superiore a due anni per delitto commesso entro cinque anni dall'entrata in vigore della legge
viene applicato per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso
sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
è richiamata come parametro per disporre la sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende solo in mancanza di elementi per ritenere che il ricorso sia stato proposto senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
Massime di principio
- La motivazione di un provvedimento non può dirsi mancante o apparente quando l'elemento ritenuto mancante sia comunque desumibile dal testo complessivo dell'ordinanza o da un riferimento identificativo del procedimento richiamato nel provvedimento stesso.
- Il vizio di motivazione apparente ricorre solo quando l'atto sia privo del segno grafico della motivazione oppure quando l'argomentazione sia talmente incomprensibile da non consentire di ricostruire il percorso decisionale seguito dal giudice.
- Nel giudizio di legittimità, la deduzione di un vizio motivazionale è manifestamente infondata se il controllo richiesto può essere svolto attraverso dati già presenti nel provvedimento impugnato o comunque agevolmente ricavabili dagli atti richiamati.
- In caso di ricorso dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato alle spese processuali e può essere altresì tenuto al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo che emergano elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Come è indicizzato
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