Cassazione Penale, Sentenza n. 37349/2022 del 03/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnano l'ordinanza di conferma del decreto di perquisizione e sequestro probatorio, censurando: 1) violazione del principio di proporzionalità e mancanza di nesso di pertinenza tra le cose sequestrate (in particolare contenitori digitali e copia integrale dei dati) e i reati di corruzione e accesso abusivo a sistemi informatici; 2) eccessiva ampiezza e funzione esplorativa del sequestro, con trattenimento di dati personali e documenti potenzialmente coperti da riservatezza (art. 103 c.p.p.); 3) mancata indicazione concreta di quali cose siano state sequestrate e di quali operazioni di selezione dei dati siano state compiute; 4) carenza del requisito del fumus commissi delicti, specie rispetto a due specifiche ipotesi corruttive (Lingotto e OGR) e alla posizione di ciascun ricorrente (assenza di elementi probatori sufficienti o confutazione da atti difensivi).
La decisione
La Corte ha ritenuto i ricorsi fondati in parte. Ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e il decreto del P.M. del 1/12/2021 nei confronti di La Rosa Lorenzo, Ravera Alessia e Resio Matteo, disponendone la immediata restituzione di quanto in sequestro, per carenze gravi nella motivazione circa l'identificazione delle cose sequestrate, il nesso di pertinenza e le modalità/tempistiche di selezione dei dati digitali. Quanto a Trentadue Maurizio Emilio, la Corte ha accolto il vizio di motivazione relativo al fumus corruttivo (la motivazione del Tribunale risultava sintetica e non ha valutato adeguatamente le prove difensive) e ha annullato l'ordinanza con rinvio al giudice di merito perché esamini compiutamente gli atti e verifichi la configurabilità del fumus per quel capo.
Norme richiamate
citato nel testo in relazione alla riservatezza tra investigatore e difensore
la Corte rileva che, se fossero stati sequestrati atti coperti da riservatezza, ciò richiederebbe specifica attenzione; il Tribunale non ha chiarito se e come sia stata tutelata tale riservatezza
Art. 42 Cost.
richiamato come parametro costituzionale per la tutela della proprietà e della libera iniziativa economica nel bilanciamento richiesto dal principio di proporzionalità del sequestro
Primo Protocollo aggiuntivo alla Convenzione E.D.U., art. 1
evoca la tutela della proprietà garantita dalla Convenzione; la Corte richiede che il sequestro sia adeguatamente motivato anche alla luce di tale tutela
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (art. 52, par. 1 e riferimenti a art. 49 par. 3)
i limiti alle libertà devono rispettare i principi di idoneità, necessità e proporzionalità; la Corte li usa come parametro interpretativo per valutare la legittimità del sequestro probatorio
Sezioni Unite Cassazione, sent. n. 36072/2018 (Botticelli)
principio giurisprudenziale secondo cui il decreto di sequestro probatorio deve motivare specificamente la finalità probatoria del vincolo anche quando l'oggetto identifichi il corpo del reato
Giurisprudenza Cassazione su copia integrale dei dati digitali (es. Sez. 6, n. 34265/2020; Sez. 6, n. 13156/2020; Sez. 6, n. 6623/2021)
la copia integrale dei dati non giustifica il trattenimento indefinito: il P.M. può trattenere la copia solo per il tempo strettamente necessario alla selezione, deve predisporre adeguata organizzazione e restituire quanto non pertinente
Massime di principio
- Il decreto di sequestro probatorio deve indicare chiaramente quali cose sono sequestrate e motivare in concreto la finalità probatoria; la generica qualificazione "cose pertinenti" non è sufficiente
- Il principio di proporzionalità impone che il sequestro riguardi solo le cose realmente pertinenti al reato e che eventuali limitazioni alla proprietà o alla riservatezza siano adeguatamente bilanciate e motivate
- Quando siano sequestrati contenitori digitali occorre creare una copia solo come strumento per la selezione: la copia integrale non giustifica il trattenimento prolungato dei dati e deve essere sottoposta a selezione tempestiva e documentata
- Il giudice del riesame deve valutare con rigore il nesso di funzionalità non occasionale tra res e reato, soprattutto se il bene appartiene a soggetti terzi non indagati, e modulare il vincolo per ridurre l'impatto sui diritti
- Se il provvedimento non chiarisce tempi, modalità e criteri di selezione dei dati sequestrati, il sequestro rischia di essere annullato e i beni restituiti
- La prova del fumus commissi delicti richiede motivazione concreta e il confronto con le produzioni difensive; motivazioni sintetiche o omissioni significative possono determinare l'annullamento con o senza rinvio
- In situazioni complesse il P.M. può disporre sequestri ampi ma deve prevedere misure compensative di garanzia (tempistiche obiettive, selezione rapida, protezione dei dati riservati) e rendicontare l'attività svolta
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