Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 334/2026 - Catanzaro, Sezione 1

per l’ottemperanza alla sentenza n. 267 del 10.04.2024, emessa dal Tribunale di Vibo Valentia, nel giudizio iscritto al n. 757/2023 R.G., divenuta definitiva.

Giustizia amministrativa202500144

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancato o tardivo adempimento della sentenza civile definitiva n. 267 del 10 aprile 2024 del Tribunale di Vibo Valentia

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (ricorrente in ottemperanza)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto un ricorso per l’ottemperanza alla sentenza definitiva del Tribunale di Vibo Valentia. Nel corso del giudizio il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha adempiuto al titolo azionato. Con memoria del 23 gennaio 2026 la ricorrente ha dichiarato l’intervenuta cessazione della materia del contendere.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, prendendo atto del sopravvenuto adempimento del titolo giudiziale durante il processo. Ha tuttavia posto le spese di lite a carico del Ministero, ravvisando la soccombenza virtuale dell’amministrazione, ossia considerando che il ricorso era stato reso necessario dall’originario mancato adempimento. Le spese sono state liquidate in euro 828,00, oltre rimborso del contributo unificato, spese generali e accessori di legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Consente di dichiarare cessata la materia del contendere quando, nel corso del giudizio, la pretesa del ricorrente risulta integralmente soddisfatta.

Massime di principio

  • Quando, nel corso di un giudizio di ottemperanza, l’amministrazione adempie integralmente al titolo giudiziale azionato, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
  • L’adempimento sopravvenuto dell’amministrazione non esclude la condanna alle spese: il giudice può applicare il criterio della soccombenza virtuale, ponendo i costi a carico dell’amministrazione il cui precedente inadempimento ha reso necessario il ricorso.
  • In caso di condanna alle spese, queste possono essere distratte in favore del difensore che abbia dichiarato di esserne antistatario.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.