Sentenza n. 3392/2026 - Roma, Sezione 4T
per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia della valutazione della prova scritta sostenuta dalla ricorrente in data 23.10.2025 e pubblicata in data 28.10.2025, per il <Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 2600 unità nell'Area assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria, da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia (codice 02) >, nella parte in cui il quesito n. 6 è stato valutato come errato con attribuzione di penalità pari a -0,25 punti; del modulo risposte e di ogni atto di correzione automatizzata o manuale nella parte relativa al quesito n. 6; del punteggio complessivo attribuito alla ricorrente (21,25); di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguenziale, ivi compreso il bando di concorso, ove occorra; con conseguente rideterminazione del punteggio mediante attribuzione di +1 punto complessivo (+0,75 per risposta corretta e recupero di -0,25 di penalità).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: valutazione della prova scritta concorsuale, nella parte in cui il quesito n. 6 era stato considerato errato, con attribuzione di una penalità di -0,25 punti e conseguente assegnazione di un punteggio complessivo di 21,25
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato gli esiti della prova scritta del concorso pubblico per il reclutamento di 2.600 unità nell'Area assistenti del Ministero della giustizia, contestando la correzione del quesito n. 6. Ha chiesto l'annullamento della valutazione, del modulo risposte e degli atti di correzione relativi al quesito, nonché la rideterminazione del punteggio mediante attribuzione di complessivi +1 punto, pari a +0,75 per la risposta corretta e al recupero della penalità di -0,25. Le amministrazioni resistenti hanno eccepito il difetto di legittimazione processuale del Ministero della Giustizia e hanno chiesto il rigetto del ricorso.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che, dopo la proposizione del ricorso, l'Amministrazione ha esercitato il proprio potere di autotutela e, con provvedimento del 5 gennaio 2026, ha riconosciuto la correttezza della risposta fornita al quesito n. 6, rettificando il punteggio della ricorrente e consentendole il riposizionamento in graduatoria e l'ammissione alle successive fasi della procedura concorsuale. Il giudice ha respinto l'eccezione di difetto di legittimazione del Ministero della Giustizia, poiché i vincitori sono destinati a instaurare con tale Ministero il rapporto di servizio e l'amministrazione non è quindi estranea al procedimento, indipendentemente dall'imputazione degli effetti degli atti contestati. Le spese sono state integralmente compensate, in considerazione della tempestiva autotutela amministrativa; il contributo unificato è stato rifuso.
Norme richiamate
facoltizza il Tribunale amministrativo regionale a definire il giudizio nel merito, con sentenza in forma semplificata, in sede di decisione della domanda cautelare, una volta verificato che siano trascorsi almeno venti giorni dall’ultima notificazione del ricorso e dieci giorni dal suo deposito ed accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria
Il TAR ha definito il giudizio con sentenza in forma semplificata in sede cautelare, ritenendo sussistenti i presupposti temporali e processuali previsti dalla disposizione.
Massime di principio
- La materia del contendere cessa quando, nel corso del giudizio, l'amministrazione adotta un provvedimento satisfattivo che attribuisce al ricorrente il bene della vita perseguito, rendendo integralmente inutile una pronuncia sull'illegittimità dell'atto originariamente impugnato.
- In una procedura concorsuale, il Ministero presso il quale i vincitori sono destinati a instaurare il rapporto di servizio non è estraneo al procedimento e può essere considerato legittimato passivo, anche quando gli atti contestati siano imputabili, sul piano organizzativo o operativo, ad altri soggetti coinvolti nella procedura.
- L'esercizio tempestivo dell'autotutela da parte dell'amministrazione, con piena soddisfazione della pretesa sostanziale del ricorrente, può giustificare la compensazione integrale delle spese di lite.
Come è indicizzato
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