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Cassazione Penale, Ordinanza n. 34296/2026 del 23/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L’imputato ha impugnato in cassazione la sentenza della Corte d’appello di Venezia che, ai sensi dell’art. 599-bis c.p.p. e in parziale riforma della sentenza del G.u.p. del Tribunale di Verona del 13 maggio 2025, aveva rideterminato la pena per estorsione consumata e tentata. Con un unico motivo la difesa ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’affermazione della responsabilità penale. Il ricorso è stato trattato de plano.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che, dopo una sentenza pronunciata ai sensi dell’art. 599-bis c.p.p., le censure sulla responsabilità penale non rientrano tra quelle ammissibili in sede di legittimità. Ha precisato che possono essere dedotte questioni sulla formazione della volontà di accedere al concordato, sul consenso del pubblico ministero e sulla difformità della pronuncia rispetto alla richiesta; sono invece inammissibili le doglianze concernenti motivi rinunciati, la mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. (salva l’eccezione indicata per la prescrizione maturata prima della sentenza) e i vizi sulla determinazione della pena che non ne comportino l’illegalità. Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, ravvisandosi profili di colpa nella causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (salvo che si deduca l'omessa dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione maturata anteriormente alla pronuncia di tale sentenza) e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge.

    La sentenza resa a seguito di concordato in appello è ricorribile in cassazione soltanto per questioni inerenti alla formazione della volontà di aderire al concordato, al consenso del pubblico ministero e alla difformità della decisione dalla richiesta; non sono ammissibili censure sulla responsabilità o altri motivi rinunciati, né doglianze sulla pena se questa non è illegale.

  • art. 129 c.p.p.

    In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (salvo che si deduca l'omessa dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione maturata anteriormente alla pronuncia di tale sentenza) e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge.

    Nel giudizio conseguente al concordato in appello, la censura relativa alla mancata valutazione delle cause di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 c.p.p. è inammissibile, salvo che riguardi l’omessa declaratoria di estinzione per prescrizione già maturata prima della pronuncia.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – della somma di € 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

    La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna alle spese processuali e, in presenza di profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Contro una sentenza pronunciata a seguito di concordato in appello, il ricorso per cassazione è ammissibile per censure relative alla formazione della volontà della parte di aderire al concordato, al consenso del pubblico ministero e alla difformità della pronuncia rispetto alla richiesta; sono inammissibili le doglianze sulla responsabilità penale estranee a tali profili.
  • Nel ricorso contro una sentenza resa ai sensi dell’art. 599-bis c.p.p. non sono ammissibili censure sulla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., salvo quella concernente l’omessa declaratoria di prescrizione già maturata prima della pronuncia.
  • Le censure sulla determinazione della pena, proposte contro una sentenza di concordato in appello, sono ammissibili soltanto se denunciano una sanzione illegale, perché estranea ai limiti edittali o diversa da quella prevista dalla legge.
  • Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna alle spese processuali; la condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende è disposta quando siano ravvisabili profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniEstorsione
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio

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