Cassazione Civile, Ordinanza n. 22038/2023 del 24/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (conduttore)
La controversia
Una conduttrice di fondo agricolo aveva agito in giudizio sostenendo che il proprio terreno avesse subito un anomalo ristagno d'acqua, causato dall'omessa pulizia di un canale di scolo posto nel fondo dei vicini e collegato, tramite un tubo sotto una strada poderale, a un sistema di deflusso verso il mare. Chiedeva l'accertamento del diritto alla corretta manutenzione del canale e il risarcimento dei danni. Il Tribunale aveva rigettato la domanda; in appello la parte attrice lamentava, per quanto qui rileva, il diniego della rimessione in termini per il deposito delle memorie istruttorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., deducendo che il giudice aveva concesso tali termini contestualmente al termine per avviare la mediazione obbligatoria, quando invece la pendenza della mediazione avrebbe dovuto sospendere ogni ulteriore attività processuale. In cassazione la ricorrente ha denunciato la violazione dell'art. 5 d.lgs. n. 28/2010 e dell'art. 157, comma 3, c.p.c., sostenendo che, una volta disposta la mediazione obbligatoria quale condizione di procedibilità, il giudice non potesse proseguire la trattazione né assegnare termini istruttori prima della verifica dell'esito della mediazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che, una volta disposta la mediazione obbligatoria, il giudice non possa concedere anche i termini istruttori ex art. 183 c.p.c. e proseguire il giudizio prima della verifica dell'avveramento della condizione di procedibilità. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte d'appello di Cagliari in diversa composizione, demandando al giudice di rinvio anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
La mediazione obbligatoria è condizione di procedibilità della domanda giudiziale; se non è stata esperita, il giudice deve rinviare l'udienza e fissare una nuova udienza per verificare l'avveramento della condizione. Nelle more, il giudice può compiere solo provvedimenti urgenti e cautelari, non attività che importino la prosecuzione del giudizio.
I termini per le memorie istruttorie non possono essere concessi e fatti decorrere in pendenza del termine per l'esperimento della mediazione obbligatoria, perché ciò anticiperebbe attività processuali precluse prima della verifica della condizione di procedibilità.
La Corte esclude che possa operare, nel caso di mediazione obbligatoria non ancora verificata, una sanatoria per rinuncia implicita all'eccezione relativa alla mancata mediazione.
La rimessione in termini presuppone una causa non imputabile che abbia impedito il compimento dell'attività processuale; nel caso concreto tale presupposto è stato ritenuto non pertinente rispetto al divieto di proseguire il giudizio in assenza della condizione di procedibilità.
Richiamato in via preliminare dalle controparti per eccepire l'inammissibilità del ricorso.
Richiamato in via preliminare dalle controparti per eccepire l'inammissibilità del ricorso.
Richiamato in via preliminare dalle controparti per eccepire l'inammissibilità del ricorso.
Richiamato con riferimento al precedente giudizio cautelare promosso prima della causa di merito.
Richiamato in relazione alla sentenza di primo grado resa all'esito del procedimento a cognizione piena.
Massime di principio
- La mediazione obbligatoria costituisce una vera condizione di procedibilità della domanda e deve essere espletata prima del pieno svolgimento della fase di trattazione e istruzione della causa.
- Quando il giudice dispone il previo esperimento della mediazione, nelle more può adottare soltanto i provvedimenti urgenti e cautelari espressamente consentiti dalla legge; non può invece assegnare o far decorrere termini istruttori che presuppongono la prosecuzione del giudizio.
- La richiesta della parte di termini processuali ordinari non vale, da sola, a elidere il vincolo legale della condizione di procedibilità né può essere letta come rinuncia implicita all'eccezione di mancato esperimento della mediazione, una volta che tale eccezione sia stata proposta e accolta.
- La rimessione in termini ex art. 153 c.p.c. non può essere utilizzata per superare un assetto processuale che la legge considera improcedibile fino alla verifica dell'esito della mediazione.
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