Cassazione Civile, Ordinanza n. 31114/2022 del 21/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile l'istanza di correzione di errore materiale perché la parte istante non aveva provveduto alla notificazione del ricorso alle altre parti dell'originario giudizio. La decisione non è entrata nel merito della richiesta di correzione relativa all'erronea indicazione della controparte. È stato inoltre affermato che non vi era luogo a provvedere sulle spese del procedimento.
Esito
Favorevole al resistente (controparte)
La controversia
Una parte interessata ha chiesto la correzione di errori materiali contenuti in una precedente ordinanza della Corte di cassazione, che avrebbe erroneamente identificato la controricorrente in diversi passaggi testuali. L'istanza, però, non risulta essere stata notificata alla controparte del giudizio originario. La Corte ha quindi esaminato preliminarmente i presupposti processuali del ricorso per correzione di errore materiale proposto dalla parte, richiamando l'art. 391-bis c.p.c. e la giurisprudenza di legittimità secondo cui, quando l'iniziativa parte da un soggetto interessato, è necessario notificare l'istanza alle altre parti e depositare la prova della notifica e la copia autentica del provvedimento da correggere.
Norme richiamate
correzione degli errori materiali o di calcolo ex art. 287 c.p.c., contenuti nei provvedimenti della Corte di cassazione, può essere in qualsiasi tempo chiesta dalla "parte interessata [...] con ricorso ai sensi degli articoli 365 e seguenti", ovvero "rilevata d'ufficio dalla Corte"
la correzione degli errori materiali nei provvedimenti della Cassazione, quando richiesta dalla parte interessata, deve seguire il rito del ricorso per cassazione e i relativi adempimenti, inclusa la notifica alle altre parti; la Corte può anche procedere d'ufficio
richiamato come norma generale sulla correzione degli errori materiali o di calcolo
richiamato per affermare che il ricorso va proposto con le forme del ricorso per cassazione
la parte istante deve depositare il ricorso notificato, a pena di inammissibilità
art. 369, comma 2, n. 2 c.p.c.
deve essere depositata anche la copia autentica del provvedimento da correggere, a pena di improcedibilità
il procedimento sulla correzione segue le disposizioni previste per la trattazione camerale indicate dalla norma
Massime di principio
- La correzione di errori materiali nei provvedimenti della Corte di cassazione, se chiesta dalla parte interessata, è ammissibile solo se l'istanza è proposta con ricorso e notificata alle altre parti del giudizio originario.
- La mancata notificazione del ricorso per correzione all'altra parte determina l'inammissibilità dell'istanza.
- La mancata produzione del ricorso notificato e della copia autentica del provvedimento da correggere comporta, rispettivamente, inammissibilità e improcedibilità secondo gli adempimenti richiesti dal rito camerale di cassazione.
- Nel procedimento di correzione, la Corte può anche rilevare l'errore d'ufficio, ma quando l'iniziativa è di parte devono essere osservati tutti gli oneri processuali previsti dalla disciplina del ricorso per cassazione.
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