Ordinanza n. 927/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Toscana che aveva respinto la domanda di sospensione del provvedimento disciplinare
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’appellante ha impugnato l’ordinanza cautelare del TAR Toscana chiedendone la riforma e la concessione della tutela cautelare. Dalla motivazione emerge che la controversia riguarda una sanzione disciplinare già irrogata ed espiata, connessa a condotte moleste reiterate e invasive poste in essere nel contesto lavorativo, nell’ambito di un rapporto di subordinazione gerarchica. L’appellante ha prospettato un pregiudizio, individuato dal giudice essenzialmente in un danno reputazionale.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello cautelare. In punto di fumus boni iuris, ha rilevato prima facie l’insussistenza di profili di fondatezza, valorizzando il grave quadro indiziario a carico dell’appellante e il carattere reiterato e invasivo delle condotte moleste nel contesto lavorativo gerarchico. In punto di periculum in mora, ha escluso la gravità e l’irreparabilità del pregiudizio dedotto, poiché la sanzione disciplinare era già stata irrogata ed espiata e il pregiudizio residuo risultava circoscritto al profilo reputazionale. L’appellante è stato condannato alla rifusione delle spese della fase cautelare in favore del Ministero dell’Interno, liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
Disciplina l’appello cautelare avverso le ordinanze dei tribunali amministrativi regionali.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale base per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle persone fisiche.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della persona interessata.
Massime di principio
- Nell’appello cautelare, la concessione della misura richiede la sussistenza sia di un fumus boni iuris prima facie sia di un pregiudizio grave e irreparabile; l’assenza di uno solo di tali presupposti è sufficiente a respingere la domanda cautelare.
- La reiterazione e l’invasività di condotte moleste commesse nel contesto lavorativo e nell’ambito di una subordinazione gerarchica possono integrare, in sede cautelare, un grave quadro indiziario idoneo a escludere prima facie la fondatezza delle censure contro la sanzione disciplinare.
- Quando la sanzione disciplinare è già stata irrogata ed espiata, il pregiudizio residuo connesso al solo profilo reputazionale, se non accompagnato da ulteriori conseguenze concrete, non presenta di regola i caratteri della gravità e dell’irreparabilità richiesti per la tutela cautelare.
- La parte soccombente nell’appello cautelare è condannata alla rifusione delle spese della fase secondo il principio di soccombenza.
Come è indicizzato
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