Cassazione Civile, Ordinanza n. 22970/2025 del 09/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso principale e al ricorso incidentale, intervenuta ai sensi dell'art. 390 c.p.c. e accettata dalle controparti. In applicazione dell'art. 391 c.p.c., ha dichiarato estinti sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale e ha disposto nulla per le spese, secondo quanto concordato dalle parti.
Esito
Favorevole al resistente (debitore)
La controversia
La controversia riguardava un giudizio di legittimità avverso una sentenza della Corte d'appello di Bologna, ma il testo disponibile non consente di ricostruire la fattispecie sostanziale originaria né i motivi specifici di ricorso. Dalla decisione emerge soltanto che era stato proposto ricorso principale da una società cessionaria del credito, oggi in liquidazione, e ricorso incidentale da un'altra società, con controricorso di una terza società. In sede di legittimità, entrambe le parti ricorrenti hanno poi rinunciato ai rispettivi ricorsi, con reciproca accettazione e adesione della controricorrente FEA, concordando la compensazione totale delle spese.
Norme richiamate
Consente la rinuncia al ricorso in cassazione; nel caso di specie la Corte rileva la rinuncia sia del ricorso principale sia di quello incidentale, con accettazione reciproca.
La rinuncia accettata determina l'estinzione del giudizio di legittimità; la Corte dichiara estinti entrambi i ricorsi.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la rinuncia al ricorso principale e al ricorso incidentale, se accettata dalle controparti, comporta l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 391 c.p.c.
- Quando le parti concordano la compensazione integrale delle spese in sede di rinuncia, la Corte può dare atto dell'accordo e disporre nulla sulle spese.
- In presenza di estinzione del giudizio per rinuncia, la Corte non esamina il merito delle censure proposte.
Come è indicizzato
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