Cassazione Penale, Sentenza n. 13428/2022 del 07/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di conferma di responsabilità per furto aggravato dalla violenza sulle cose (reato del 3/6/2014). Il ricorso in Cassazione articolava tre motivi: 1) violazione dell'art. 23 d.l. n.149/2020 per mancata comunicazione del rinvio della deliberazione dall'udienza del 16/02/2021 al 27/04/2021, con conseguente lesione del diritto di difesa; 2) violazione dell'art. 195, comma 7, cod. proc. pen. e inutilizzabilità della parte della testimonianza della persona offesa (Catanese Filippo) che si basava su una propalazione anonima circa la forzatura della porta di ingresso; 3) vizio di motivazione e travisamento probatorio in ordine all'accertamento della effrazione della porta di Via Alfieri e alla credibilità delle dichiarazioni di teste favorevoli al ricorrente (Lombardo Erita e Alletto Rosaria Ilenia), sostenendo che i beni fossero abbandonati all'esterno e che l'imputato avrebbe potuto entrare dall'accesso secondario senza forzare la porta principale.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte di Cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo perché, ai sensi dell'art. 23 d.l. n.149/2020 (e successive integrazioni), la trattazione dell'appello era stata esaurita con il deposito scritto delle conclusioni e il differimento della deliberazione non ha violato il diritto di difesa; non era dunque necessaria una ulteriore comunicazione del rinvio. Il secondo e il terzo motivo sono stati dichiarati generici e atti a sollecitare una rivalutazione del merito probatorio, non consentita in Cassazione senza specifici e autosufficienti cenni di travisamento delle prove; inoltre la Corte territoriale aveva già ritenuto che la forzatura della porta fosse pienamente accertata in sede di indagini. Conseguenza: rigetto del ricorso e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 23 d.l. n.149 del 9 novembre 2020
La norma consente che la discussione in appello si esaurisca per iscritto con deposito delle conclusioni; il differimento della deliberazione non incide di per sé sul diritto di difesa quando il contraddittorio è già cristallizzato per iscritto
art. 23-bis, legge 18 dicembre 2020, n.176
Integra/traspone le disposizioni emergenziali; conferma la possibilità di derogare al principio di immediatezza/oralità per ragioni connesse all'emergenza sanitaria
L'eccezione di inutilizzabilità di dichiarazioni riferite da persona offesa su propalazioni anonime deve essere specificamente indicata e dimostrata nel ricorso; la sola presenza di una propalazione anonima non determina automaticamente inutilizzabilità se il fatto contestato è già comprovato da altre risultanze investigative
Riferimento al principio di immediatezza della deliberazione; la disciplina emergenziale può derogarvi legittimamente per consentire deliberazioni differite dopo discussione cartolare
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Norma richiamata per l'enunciazione dei motivi in cassazione; il ricorso deve essere autosufficiente nel dedurre i vizi che si censurano
Massime di principio
- La decisione conferma che, nelle fasi emergenziali disciplinate dall'art.23 d.l. 149/2020 (e integrazioni), il deposito scritto delle conclusioni può sostituire la discussione orale e giustifica il differimento della deliberazione senza necessità di ulteriore comunicazione quando il contraddittorio è già esaurito per iscritto.
- Per ottenere l'annullamento in Cassazione per violazione del diritto di difesa in casi di deliberazione differita è necessario dimostrare come il differimento abbia effettivamente alterato l'esercizio del contraddittorio; la mera mancata comunicazione del rinvio non è sufficiente se il confronto processuale si è già svolto in forma cartolare.
- La denuncia di inutilizzabilità di dichiarazioni fondate su propalazioni anonime richiede nel ricorso di cassazione una chiara indicazione del ruolo decisivo assunto dalla propalazione nella motivazione e la dimostrazione che non esistono altri riscontri investigativi a conferma del fatto; in assenza di ciò la prova resta utilizzabile.
- La Corte di Cassazione evita la rinnovazione del giudizio di merito: i motivi che mirano a una generica rilettura delle prove (affidabilità dei testi, diverse ricostruzioni di fatto) sono inammissibili se non specificamente e logicamente corredati di elementi che provino un travisamento palese o un vizio logico della motivazione.
- Chi difende l'imputato in appello nell'ambito delle norme emergenziali deve curare il deposito tempestivo e completo delle conclusioni scritte e conservare evidenze (PEC, ricevute) della trasmissione per poter eccepire eventuali vizi procedurali.
- Per censurare in Cassazione questioni probatorie occorre indicare con precisione in quale punto la valutazione della Corte territoriale sia illogica, contraddittoria o manifestamente erronea, fornendo elementi di specifico travisamento delle prove; mere contestazioni di credibilità sono insufficienti.
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