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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13428/2022 del 07/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza di conferma di responsabilità per furto aggravato dalla violenza sulle cose (reato del 3/6/2014). Il ricorso in Cassazione articolava tre motivi: 1) violazione dell'art. 23 d.l. n.149/2020 per mancata comunicazione del rinvio della deliberazione dall'udienza del 16/02/2021 al 27/04/2021, con conseguente lesione del diritto di difesa; 2) violazione dell'art. 195, comma 7, cod. proc. pen. e inutilizzabilità della parte della testimonianza della persona offesa (Catanese Filippo) che si basava su una propalazione anonima circa la forzatura della porta di ingresso; 3) vizio di motivazione e travisamento probatorio in ordine all'accertamento della effrazione della porta di Via Alfieri e alla credibilità delle dichiarazioni di teste favorevoli al ricorrente (Lombardo Erita e Alletto Rosaria Ilenia), sostenendo che i beni fossero abbandonati all'esterno e che l'imputato avrebbe potuto entrare dall'accesso secondario senza forzare la porta principale.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte di Cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo perché, ai sensi dell'art. 23 d.l. n.149/2020 (e successive integrazioni), la trattazione dell'appello era stata esaurita con il deposito scritto delle conclusioni e il differimento della deliberazione non ha violato il diritto di difesa; non era dunque necessaria una ulteriore comunicazione del rinvio. Il secondo e il terzo motivo sono stati dichiarati generici e atti a sollecitare una rivalutazione del merito probatorio, non consentita in Cassazione senza specifici e autosufficienti cenni di travisamento delle prove; inoltre la Corte territoriale aveva già ritenuto che la forzatura della porta fosse pienamente accertata in sede di indagini. Conseguenza: rigetto del ricorso e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 23 d.l. n.149 del 9 novembre 2020

    La norma consente che la discussione in appello si esaurisca per iscritto con deposito delle conclusioni; il differimento della deliberazione non incide di per sé sul diritto di difesa quando il contraddittorio è già cristallizzato per iscritto

  • art. 23-bis, legge 18 dicembre 2020, n.176

    Integra/traspone le disposizioni emergenziali; conferma la possibilità di derogare al principio di immediatezza/oralità per ragioni connesse all'emergenza sanitaria

  • art. 195 cod. proc. pen.

    L'eccezione di inutilizzabilità di dichiarazioni riferite da persona offesa su propalazioni anonime deve essere specificamente indicata e dimostrata nel ricorso; la sola presenza di una propalazione anonima non determina automaticamente inutilizzabilità se il fatto contestato è già comprovato da altre risultanze investigative

  • art. 525 cod. proc. pen.

    Riferimento al principio di immediatezza della deliberazione; la disciplina emergenziale può derogarvi legittimamente per consentire deliberazioni differite dopo discussione cartolare

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Norma richiamata per l'enunciazione dei motivi in cassazione; il ricorso deve essere autosufficiente nel dedurre i vizi che si censurano

Massime di principio

  • La decisione conferma che, nelle fasi emergenziali disciplinate dall'art.23 d.l. 149/2020 (e integrazioni), il deposito scritto delle conclusioni può sostituire la discussione orale e giustifica il differimento della deliberazione senza necessità di ulteriore comunicazione quando il contraddittorio è già esaurito per iscritto.
  • Per ottenere l'annullamento in Cassazione per violazione del diritto di difesa in casi di deliberazione differita è necessario dimostrare come il differimento abbia effettivamente alterato l'esercizio del contraddittorio; la mera mancata comunicazione del rinvio non è sufficiente se il confronto processuale si è già svolto in forma cartolare.
  • La denuncia di inutilizzabilità di dichiarazioni fondate su propalazioni anonime richiede nel ricorso di cassazione una chiara indicazione del ruolo decisivo assunto dalla propalazione nella motivazione e la dimostrazione che non esistono altri riscontri investigativi a conferma del fatto; in assenza di ciò la prova resta utilizzabile.
  • La Corte di Cassazione evita la rinnovazione del giudizio di merito: i motivi che mirano a una generica rilettura delle prove (affidabilità dei testi, diverse ricostruzioni di fatto) sono inammissibili se non specificamente e logicamente corredati di elementi che provino un travisamento palese o un vizio logico della motivazione.
  • Chi difende l'imputato in appello nell'ambito delle norme emergenziali deve curare il deposito tempestivo e completo delle conclusioni scritte e conservare evidenze (PEC, ricevute) della trasmissione per poter eccepire eventuali vizi procedurali.
  • Per censurare in Cassazione questioni probatorie occorre indicare con precisione in quale punto la valutazione della Corte territoriale sia illogica, contraddittoria o manifestamente erronea, fornendo elementi di specifico travisamento delle prove; mere contestazioni di credibilità sono insufficienti.

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