Cassazione Penale, Sentenza n. 36711/2026 del 19/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza del 20 maggio 2024 della Corte di appello di Perugia, che aveva rigettato la richiesta di revisione della condanna pronunciata dalla Corte di appello di Roma il 21 maggio 2015, irrevocabile dal 16 dicembre 2015. La condanna riguardava, tra l’altro, un reato associativo e più fatti relativi a traffici di sostanze stupefacenti. Con il primo motivo ha denunciato carenza di motivazione sul presunto contrasto tra la ricostruzione della condanna e sentenze irrevocabili di assoluzione di coimputati, invocando sia le circostanze storiche relative alla consegna di stupefacente contestata al capo 3, sia le assoluzioni di altri coimputati, comprese le questioni riguardanti un incontro a Tenerife e l’identificazione di un interlocutore telefonico. Con il secondo motivo ha sostenuto che dati tecnici di celle telefoniche relativi al percorso di un mezzo pesante costituivano prove nuove: a suo avviso, gli orari e i luoghi degli agganci rendevano impossibile la ricostruzione accolta nella condanna circa il viaggio e la sosta per la consegna della droga. Con il terzo motivo, riferito ai capi 4 e 5, ha lamentato l’omessa valutazione, come prove nuove, di una testimonianza di militari relativa alla ditta incaricata di lavori nel box acquistato dal condannato e della trascrizione di una conversazione che avrebbe consentito di identificare un interlocutore diverso da lui. Ha inoltre dedotto il travisamento di elementi probatori. La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi aspecifici, non consentiti o manifestamente infondati.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha confermato che il contrasto tra giudicati rilevante ai fini della revisione richiede un’incompatibilità oggettiva tra i fatti storici posti a fondamento delle decisioni, non una mera divergenza nelle valutazioni probatorie o negli esiti processuali di coimputati. La Corte di appello di Perugia aveva esaminato le assoluzioni indicate e motivato perché esse non negavano fatti storici incompatibili con quelli accertati nella condanna del ricorrente; le censure non si confrontavano specificamente con tale motivazione. I dati relativi alle celle telefoniche erano stati implicitamente valutati nella ricostruzione della marcia del mezzo, e il ricorso proponeva una diversa lettura degli stessi elementi. Quanto agli ulteriori elementi dedotti per i capi 4 e 5, la sentenza impugnata aveva rilevato che erano già considerati nella ricostruzione della condanna oppure riguardavano vicende differenti; il ricorrente non aveva spiegato come fossero idonei a dimostrare che le prove originarie non potessero più sostenere la responsabilità oltre ogni ragionevole dubbio. Anche la censura di travisamento era inammissibile per mancata puntuale identificazione degli atti, dei dati da essi ricavabili e della loro decisività. Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La revisione può essere richiesta […] lett. a) se i fatti stabiliti a fondamento della sentenza o del decreto penale di condanna non possono conciliarsi con quelli stabiliti in un’altra sentenza penale irrevocabile […]; lett. c) se dopo la condanna sono sopravvenute o si scoprono nuove prove che, sole o unite a quelle già valutate, dimostrano che il condannato deve essere prosciolto a norma dell’art. 631 cod. proc. pen.
La revisione è ammessa, per quanto qui rileva, quando fatti storici stabiliti in una condanna siano inconciliabili con quelli fissati da un’altra sentenza penale irrevocabile, oppure quando prove nuove, da sole o insieme a quelle già valutate, dimostrino che il condannato deve essere prosciolto.
gli elementi in base ai quali si chiede la revisione devono, a pena di inammissibilità della domanda, essere tali da dimostrare, se accertati, che il condannato deve essere prosciolto
Nella valutazione di ammissibilità della richiesta fondata su prove nuove, queste devono avere, se accertate, capacità dimostrativa tale da condurre al proscioglimento; la valutazione preliminare riguarda la loro astratta idoneità a ribaltare il giudizio di colpevolezza.
Espressamente il legislatore ha escluso, all’art. 637, comma 3, cod. proc. pen., che il giudice possa pronunciare il proscioglimento «esclusivamente sulla base di una diversa valutazione delle prove assunte nel precedente giudizio».
La revisione non può condurre al proscioglimento soltanto perché il giudice attribuisce una diversa valutazione alle prove già assunte nel giudizio concluso con la condanna.
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
il ricorso per cassazione con cui si lamenta il vizio di motivazione per travisamento della prova, non può limitarsi, pena l'inammissibilità, ad addurre l'esistenza di atti processuali non esplicitamente presi in considerazione nella motivazione del provvedimento impugnato ovvero non correttamente od adeguatamente interpretati dal giudicante, quando non abbiano carattere di decisività, ma deve, invece: a) identificare l'atto processuale cui fa riferimento; b) individuare l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza; c) dare la prova della verità dell'elemento fattuale o del dato probatorio invocato, nonché della effettiva esistenza dell'atto processuale su cui tale prova si fonda; d) indicare le ragioni per cui l'atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale incompatibilità all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato
La censura di travisamento della prova deve identificare l’atto, il dato che ne emerge, la sua effettiva esistenza e verità, nonché spiegare perché esso comprometta in modo decisivo la coerenza della motivazione; la mera indicazione di atti non esaminati o asseritamente mal interpretati non è sufficiente.
Alla pronuncia consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma, in favore della Cassa delle ammende che, avuto riguardo alla natura dei motivi ed ai profili di colpa che hanno dato causa alla dichiarazione di inammissibilità, si stima di determinare in euro tremila.
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e, considerate la natura dei motivi e la colpa che ha causato l’inammissibilità, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Ai fini della revisione per contrasto tra giudicati, l’inconciliabilità deve riguardare un’oggettiva incompatibilità tra i fatti storici posti a fondamento delle sentenze; non basta che le decisioni pervengano a valutazioni probatorie o conclusioni differenti in procedimenti riguardanti imputati collegati.
- L’assoluzione di un coimputato non determina di per sé un contrasto tra giudicati con la condanna di un altro imputato: occorre che i fatti storici stabiliti nell’una siano incompatibili con quelli accertati nell’altra, e non soltanto che le prove siano state valutate diversamente.
- Sono prove nuove rilevanti per la revisione anche quelle già acquisite ma non valutate, neppure implicitamente, nel giudizio concluso con la condanna; non sono invece nuove le prove esplicitamente valutate, anche se la valutazione sia stata erronea per travisamento.
- La richiesta di revisione basata su prove nuove deve indicare elementi che, se accertati, siano idonei a dimostrare il proscioglimento. Per l’esito positivo della revisione, il novum deve rendere il compendio probatorio originario non più sufficiente a sostenere la responsabilità oltre ogni ragionevole dubbio.
- La deduzione di travisamento della prova in cassazione richiede l’indicazione puntuale dell’atto processuale, del dato probatorio incompatibile con la ricostruzione della sentenza e delle ragioni per cui quel dato compromette in modo decisivo la tenuta logica della motivazione.
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