Cassazione Civile, Ordinanza n. 33638/2025 del 22/12/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia riguarda il classamento catastale di un manufatto in muratura, adibito ad alloggiamento di quadri elettrici, situato all'interno di un complesso interportuale. L'Agenzia delle Entrate aveva emesso un avviso di accertamento catastale che attribuiva all'immobile la categoria D/1 in luogo della categoria E/1 richiesta dal contribuente. La società proprietaria aveva impugnato l'atto sostenendo che il bene fosse privo di autonomia funzionale e reddituale e dovesse rimanere censito nel gruppo E. I giudici di merito avevano accolto tale tesi. In Cassazione, l'Agenzia denunciava violazione e falsa applicazione dell'art. 6 e degli artt. 61 ss. del d.P.R. n. 1142/1949, nonché dell'art. 2, commi 40 e 41, del d.l. n. 262/2006, sostenendo che il giudice territoriale avrebbe dovuto verificare in concreto se la cabina elettrica presentasse o meno autonomia funzionale e reddituale e che, nel caso specifico, tale autonomia non poteva escludersi solo per la sua asserita strumentalità al complesso interportuale.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la decisione di merito che aveva mantenuto il classamento in categoria E/1, affermando che la cabina elettrica, inserita nel complesso interportuale e destinata alla fornitura di energia per i servizi di trasporto, non presenta autonomia funzionale e reddituale e costituisce bene strumentale strettamente servente al servizio pubblico di trasporto. La censura dell'Agenzia è stata inoltre ricondotta, nella sostanza, non a una violazione di legge, ma a una contestazione della ricostruzione del fatto e della valutazione delle prove, non proponibile nei termini dedotti in sede di legittimità. La Corte ha condannato la ricorrente alle spese e, richiamando l'art. 96 c.p.c. nel contesto del rito accelerato, ha disposto anche le conseguenze economiche previste dalla norma.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Il vizio denunciabile ex n. 3 riguarda l'erronea ricognizione della norma o la sua falsa applicazione; non consente di rimettere in discussione la ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito.
art. 6 d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142
La qualificazione catastale richiede di distinguere le categorie in base alle caratteristiche intrinseche delle unità immobiliari e alla loro destinazione ordinaria e permanente.
artt. 61 ss. d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142
Il classamento consiste nell'accertare la destinazione ordinaria e le caratteristiche influenti sul reddito, collocando l'unità nella categoria e classe corrispondente.
art. 2, commi 40 e 41, d.l. 3 ottobre 2006, n. 262, conv. in l. 24 novembre 2006, n. 286
"nelle unità immobiliari censite nelle categorie catastali E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9 non possono essere compresi immobili o porzioni di immobili destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato ovvero ad usi diversi, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale o reddituale"
Le porzioni immobiliari possono restare nel gruppo E solo se mancano autonomia funzionale e reddituale e se risultano strettamente strumentali al servizio pubblico cui il complesso è destinato.
art. 5 r.d.l. 13 aprile 1939, n. 652
Richiamato quale base del sistema catastale per il collegamento tra rendita, destinazione e classamento dell'immobile.
Definisce l'interporto come complesso organico di strutture e servizi integrati finalizzati allo scambio di merci tra diverse modalità di trasporto.
Nel procedimento accelerato, la proposta di definizione può essere confermata dal collegio; la Corte richiama anche la compatibilità della proposta con la composizione del collegio.
Consente la trattazione in camera di consiglio nel rito camerale accelerato.
È richiamato per il deposito di memoria da parte del ricorrente dopo la proposta di definizione accelerata.
In caso di ricorso respinto integralmente nel rito accelerato, la Corte applica le conseguenze economiche previste dai commi 3 e 4.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte ricorda che l'ulteriore contributo unificato non si applica alle amministrazioni dello Stato per il meccanismo della prenotazione a debito.
Massime di principio
- Nel classamento catastale delle unità del gruppo E, la permanenza nella categoria speciale è consentita solo se la porzione immobiliare sia priva di autonomia funzionale e reddituale e strettamente strumentale al servizio pubblico cui il complesso è destinato.
- Una cabina elettrica o manufatto destinato ai quadri elettrici, inserito in un'infrastruttura complessa come un interporto o un'autostrada, può essere qualificato come unità immobiliare del gruppo E quando sia inscindibilmente servente alla funzionalità dell'opera principale e non abbia autonoma redditività.
- La violazione di legge ex art. 360, n. 3, c.p.c. non può essere utilizzata per contestare la sola valutazione delle prove o la ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito; tale doglianza, se del caso, deve essere veicolata come vizio motivazionale nei limiti consentiti.
- Per distinguere tra beni del gruppo E e beni da accatastare in categorie ordinarie o speciali occorre verificare in concreto se la porzione immobiliare abbia una funzione autonoma rispetto al complesso oppure sia semplicemente strumentale in modo stretto e necessario al suo esercizio.
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