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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 881/2024 del 10/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza di condanna confermata in appello per ricettazione e, per Sassanelli, per detenzione e porto di pistola. I ricorrenti deducono: 1) insufficiente prova della responsabilità concorsuale della Patrono Anna, che non avrebbe avuto disponibilità né occultato direttamente la refurtiva; 2) la condotta della Patrono avrebbe dovuto essere qualificata come favoreggiamento reale, non ricettazione, per mancanza del dolo specifico di trarre profitto; 3) illogicità della presunzione di provenienza illecita per alcuni beni non riconosciuti dalle vittime (alcuni reperti rinvenuti in comò); 4) illegittimità della confisca per carenza di prova sull'illecita provenienza di gioielli e somme (es. banconote estere residue); 5) insufficienza probatoria sulla detenzione di una seconda pistola, non rinvenuta e desunta solo da intercettazioni.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili per genericità e reiterazione di censure già svolte senza confrontarsi con la motivazione della Corte d'Appello. Ha ritenuto corretta la valutazione probatoria che, anche dalle intercettazioni e dal rinvenimento di ingente quantità di gioielli e denaro occultati in vari punti dell'abitazione, ha desunto la responsabilità concorsuale della Patrono nella ricettazione. Ha respinto la riqualificazione in favoreggiamento, confermando l'esistenza del dolo specifico desumibile dalle conversazioni e dal comportamento. Ha considerato legittima la confisca e la valutazione circa l'esistenza di un'ulteriore arma sulla base delle intercettazioni. Ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di euro 3000 alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    Risponde di concorso ex art. 110 cod. pen. in un reato a dolo specifico anche il soggetto che apporti un contributo che non sia soggettivamente animato dalla particolare finalità richiesta dalla norma incriminatrice, a condizione che almeno uno degli altri concorrenti agisca con tale intenzione e che della stessa il primo sia consapevole.

    La Corte applica il principio secondo cui la partecipazione al concorso in reato a dolo specifico non richiede che tutti i concorrenti condividano il dolo specifico, purché almeno un partecipante agisca con esso e gli altri ne siano consapevoli; ciò giustifica la responsabilità della coniuge che collaborava nell'occultamento.

  • Giurisprudenza di legittimità (Sez.2, sentenze citate)

    La distinzione tra il delitto di favoreggiamento reale e quello di ricettazione, nel caso di occultamento di un oggetto costituente provento di reato, è individuabile nel diverso atteggiamento psicologico dell'agente: nel favoreggiamento l'agente opera nell'interesse esclusivo dell'autore del reato senza trarre utilità; nella ricettazione l'agente agisce con dolo specifico di trarre profitto per sé o per terzi.

    La Corte usa la giurisprudenza consolidata per escludere che la condotta della Patrono fosse mero favoreggiamento, ritenendo dalle intercettazioni e dalla gestione congiunta dei beni la volontà di trarne vantaggio o comunque la consapevolezza della provenienza illecita.

Massime di principio

  • La partecipazione al concorso in reato a dolo specifico può essere riconosciuta anche se alcuni concorrenti non manifestano direttamente il dolo, purché siano consapevoli che altri agiscono con quello specifico intento (art. 110 c.p.).
  • Conversazioni intercettate e modalità di occultamento (quantità ingente di beni, dispersione in vari nascondigli) possono legittimamente costituire elemento sufficiente per inferire la provenienza illecita degli oggetti e la responsabilità per ricettazione.
  • La distinzione tra favoreggiamento e ricettazione si fonda sul diverso fine psicologico: se emerge la volontà di trarre profitto (o la consapevolezza della provenienza illecita e una partecipazione attiva), la qualificazione più grave (ricettazione) è giustificata.
  • La mancata individuazione materiale di un singolo oggetto (es. una pistola) non esclude la responsabilità se vi sono riscontri indiziari concreti (intercettazioni, istruzioni impartite) che spiegano la sua scomparsa o occultamento.
  • In sede di impugnazione, riproporre argomentazioni già affrontate senza specificamente confutare la motivazione della Corte d'appello espone al rischio di inammissibilità per genericità.

Testo integrale

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