Cassazione Penale, Sentenza n. 881/2024 del 10/01/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di condanna confermata in appello per ricettazione e, per Sassanelli, per detenzione e porto di pistola. I ricorrenti deducono: 1) insufficiente prova della responsabilità concorsuale della Patrono Anna, che non avrebbe avuto disponibilità né occultato direttamente la refurtiva; 2) la condotta della Patrono avrebbe dovuto essere qualificata come favoreggiamento reale, non ricettazione, per mancanza del dolo specifico di trarre profitto; 3) illogicità della presunzione di provenienza illecita per alcuni beni non riconosciuti dalle vittime (alcuni reperti rinvenuti in comò); 4) illegittimità della confisca per carenza di prova sull'illecita provenienza di gioielli e somme (es. banconote estere residue); 5) insufficienza probatoria sulla detenzione di una seconda pistola, non rinvenuta e desunta solo da intercettazioni.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili per genericità e reiterazione di censure già svolte senza confrontarsi con la motivazione della Corte d'Appello. Ha ritenuto corretta la valutazione probatoria che, anche dalle intercettazioni e dal rinvenimento di ingente quantità di gioielli e denaro occultati in vari punti dell'abitazione, ha desunto la responsabilità concorsuale della Patrono nella ricettazione. Ha respinto la riqualificazione in favoreggiamento, confermando l'esistenza del dolo specifico desumibile dalle conversazioni e dal comportamento. Ha considerato legittima la confisca e la valutazione circa l'esistenza di un'ulteriore arma sulla base delle intercettazioni. Ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di euro 3000 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
Risponde di concorso ex art. 110 cod. pen. in un reato a dolo specifico anche il soggetto che apporti un contributo che non sia soggettivamente animato dalla particolare finalità richiesta dalla norma incriminatrice, a condizione che almeno uno degli altri concorrenti agisca con tale intenzione e che della stessa il primo sia consapevole.
La Corte applica il principio secondo cui la partecipazione al concorso in reato a dolo specifico non richiede che tutti i concorrenti condividano il dolo specifico, purché almeno un partecipante agisca con esso e gli altri ne siano consapevoli; ciò giustifica la responsabilità della coniuge che collaborava nell'occultamento.
Giurisprudenza di legittimità (Sez.2, sentenze citate)
La distinzione tra il delitto di favoreggiamento reale e quello di ricettazione, nel caso di occultamento di un oggetto costituente provento di reato, è individuabile nel diverso atteggiamento psicologico dell'agente: nel favoreggiamento l'agente opera nell'interesse esclusivo dell'autore del reato senza trarre utilità; nella ricettazione l'agente agisce con dolo specifico di trarre profitto per sé o per terzi.
La Corte usa la giurisprudenza consolidata per escludere che la condotta della Patrono fosse mero favoreggiamento, ritenendo dalle intercettazioni e dalla gestione congiunta dei beni la volontà di trarne vantaggio o comunque la consapevolezza della provenienza illecita.
Massime di principio
- La partecipazione al concorso in reato a dolo specifico può essere riconosciuta anche se alcuni concorrenti non manifestano direttamente il dolo, purché siano consapevoli che altri agiscono con quello specifico intento (art. 110 c.p.).
- Conversazioni intercettate e modalità di occultamento (quantità ingente di beni, dispersione in vari nascondigli) possono legittimamente costituire elemento sufficiente per inferire la provenienza illecita degli oggetti e la responsabilità per ricettazione.
- La distinzione tra favoreggiamento e ricettazione si fonda sul diverso fine psicologico: se emerge la volontà di trarre profitto (o la consapevolezza della provenienza illecita e una partecipazione attiva), la qualificazione più grave (ricettazione) è giustificata.
- La mancata individuazione materiale di un singolo oggetto (es. una pistola) non esclude la responsabilità se vi sono riscontri indiziari concreti (intercettazioni, istruzioni impartite) che spiegano la sua scomparsa o occultamento.
- In sede di impugnazione, riproporre argomentazioni già affrontate senza specificamente confutare la motivazione della Corte d'appello espone al rischio di inammissibilità per genericità.
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