Cassazione Penale, Sentenza n. 03806/2026 del 29/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile la dichiarazione di ricusazione presentata il 18/06/2025. La Corte d'Appello aveva ritenuto inammissibile l'istanza perché proposta dal difensore privo di legittimazione autonoma e senza mandato specifico o procura speciale conforme al comma 4 dell'art.38 cod. proc. pen. Il ricorrente, tramite difensore, ha prodotto in cassazione una procura speciale del 03/12/2020 contenente la clausola "conferisco procura speciale al fine di presentare eventuali istanze di ricusazione ex art.37 c.p.p.", ma la Corte di legittimità ha ritenuto tale procura non corrispondente al modello previsto dall'art.38, comma 4, perché nell'atto non erano indicati i motivi della ricusazione a pena di inammissibilità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi. Ha confermato che l'atto di ricusazione è di esclusiva spettanza dell'imputato (salvo il caso dell'imputato latitante o evaso) e che la procura prodotta non rispettava i requisiti del comma 4 dell'art.38 perché priva dell'indicazione dei motivi. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art.37 cod. proc. pen. (richiamato)
conferisco procura speciale al fine di presentare eventuali istanze di ricusazione ex art.37 c.p.p.
Regola la materia delle istanze di ricusazione; la Corte interpreta che l'istanza di ricusazione è prerogativa personale dell'imputato e non rientra nel generico mandato difensivo salvo i casi eccezionali (latitanza/evasio)
art.38 comma 4 cod. proc. pen.
nell'atto di procura devono essere indicati, a pena di inammissibilità, i motivi della ricusazione
Richiede che la procura speciale contenga l'indicazione dei motivi della ricusazione; la mancata indicazione rende la procura non conforme e l'istanza inammissibile
Consente l'irrogazione di una sanzione pecuniaria a carico del ricorrente per la causa di inammissibilità; applicata dalla Corte con determinazione in euro 3.000
Giurisprudenza: Sez. IV n.43872 del 4.7.2017 (Rv 270930)
Principio consolidato secondo cui l'atto di ricusazione è di esclusiva spettanza dell'imputato e non rientra nel generico mandato difensivo, salvo il caso dell'imputato latitante o evaso
Massime di principio
- L'istanza di ricusazione è, di regola, un atto personale dell'imputato e non può essere proposta dal difensore se non mediante una procura speciale conforme all'art.38, comma 4.
- La procura speciale per proporre ricusazione deve indicare espressamente i motivi della ricusazione; se manca tale indicazione, la procura è viziata e l'istanza è inammissibile.
- La mera presenza dell'imputato in udienza o un invito alla astensione del Collegio non sostituiscono il requisito formale della procura speciale contenente i motivi della ricusazione.
- Eccezione: il difensore può proporre ricusazione per conto dell'imputato solo nei casi di assenza giustificata dell'imputato (es. latitanza o evasio) secondo la giurisprudenza consolidata.
- Conseguenze processuali: l'inammissibilità per vizi formali può comportare condanna alle spese e l'applicazione di sanzioni pecuniarie ai sensi dell'art.616 c.p.p.; pertanto è importante curare la forma e il contenuto della procura.
- Prassi consigliata: ottenere e allegare una procura speciale aggiornata e dettagliata che riporti i motivi concreti di ricusazione, firmata e datata, e depositarla nei termini processuali per evitare eccezioni di legittimazione.
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