Cassazione Penale, Ordinanza n. 10150/2025 del 13/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché ripetitivo delle deduzioni già formulate nell'istanza introduttiva e manifestamente infondato in diritto. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
Il ricorrente aveva chiesto al giudice dell'esecuzione la declaratoria di nullità del titolo esecutivo ai sensi dell'art. 670 c.p.p., deducendo nullità endoprocessuali relative alla notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari e del decreto di citazione a giudizio. Il Tribunale di Venezia aveva rigettato l'istanza richiamando i principi delle Sezioni Unite Lovric. Nel ricorso per cassazione, anche a seguito di memoria difensiva, la censura è risultata sostanzialmente reiterativa delle deduzioni già svolte in origine e comunque infondata, perché le nullità assolute e insanabili derivanti dall'omessa citazione dell'imputato e/o del difensore in un processo celebrato in assenza non sono deducibili con incidente di esecuzione una volta formatosi il giudicato; resta invece esperibile il rimedio della rescissione del giudicato ex art. 629-bis c.p.p. per far valere l'incolpevole mancata conoscenza del processo. La richiesta di incidente di esecuzione non può essere riqualificata come domanda di rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 568, comma 5, c.p.p., per la diversità di natura e funzione dei rimedi.
Norme richiamate
L'incidente di esecuzione non è il rimedio per far valere, dopo il giudicato, le nullità assolute e insanabili derivanti dall'omessa citazione in un processo celebrato in assenza.
È il rimedio esperibile per dedurre l'incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo che si assuma derivata dalle nullità della citazione.
La domanda proposta come incidente di esecuzione non può essere riqualificata d'ufficio come richiesta di rescissione del giudicato, per l'eterogeneità dei due rimedi.
Massime di principio
- Le nullità assolute e insanabili relative alla mancata citazione dell'imputato o del difensore, in un processo celebrato in assenza, non sono deducibili tramite incidente di esecuzione dopo il passaggio in giudicato della sentenza.
- Quando si assume di non aver avuto incolpevole conoscenza del processo per effetto di vizi della citazione, il rimedio tipico è la rescissione del giudicato ex art. 629-bis c.p.p., non l'incidente di esecuzione.
- La richiesta di incidente di esecuzione non può essere convertita in domanda di rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 568, comma 5, c.p.p., poiché i due istituti hanno natura e funzione diverse.
- Un ricorso che si limiti a riproporre le stesse deduzioni già esposte nell'istanza introduttiva, e che sia contrario a un principio di diritto consolidato, può essere dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza in diritto.
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