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Cassazione Penale, Ordinanza n. 16825/2026 del 11/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari del 31/01/2025. Ha dedotto, con il primo motivo, vizio di motivazione sul rigetto dell'istanza di sostituzione della pena detentiva ex art. 20-bis c.p., lamentando anche la disapplicazione della recidiva; con il secondo motivo, ha censurato la motivazione sulla determinazione della pena. Dal testo emerge che la Corte d'appello aveva respinto la richiesta di pena sostitutiva in ragione di una prognosi negativa sulla capacità dell'imputato di rispettarne le prescrizioni, valorizzando tre condanne definitive per violazioni della normativa sulle misure di prevenzione nei confronti di persone pericolose. Quanto alla pena, la Corte di merito aveva fissato la pena base in tre anni di reclusione, sotto il medio edittale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché sostanzialmente riproduttivo di censure già esaminate e respinte in appello, e comunque infondato: la Corte territoriale aveva svolto una motivata valutazione prognostica negativa, distinta dall'accertamento della recidiva, e poteva legittimamente negare la sostituzione della pena facendo riferimento ai precedenti penali, purché con motivazione specifica e concreta. Il secondo motivo è stato anch'esso dichiarato inammissibile, poiché la pena base era stata fissata al di sotto della media edittale e, in tale ipotesi, è sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti i criteri di cui all'art. 133 c.p. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 20-bis c.p.

    La richiesta di sostituzione della pena può essere respinta sulla base di una prognosi negativa, fondata anche sui precedenti penali, se sorretta da motivazione specifica, puntuale e concreta sulla finalità rieducativa, sul contenimento del rischio di recidiva e sull'osservanza delle prescrizioni.

  • art. 9 l. n. 1423 del 1956

    Le condanne definitive per violazione delle misure di prevenzione sono state valorizzate come precedenti penalmente significativi ai fini della prognosi sfavorevole sulla concessione della pena sostitutiva.

  • art. 133 c.p.

    Quando la pena irrogata è inferiore alla media edittale, è sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, essendo in esso impliciti gli elementi di cui all'art. 133 c.p.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di ricorso dichiarato inammissibile, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In tema di pene sostitutive delle pene detentive brevi, il giudice può negare la sostituzione anche facendo esclusivo riferimento ai precedenti penali dell'imputato, purché dalla loro valutazione emerga in modo specifico e concreto una prognosi negativa sulla finalità rieducativa della sanzione sostitutiva, sul rischio di recidiva e sulla capacità di osservare le prescrizioni imposte.
  • La valutazione richiesta per negare una pena sostitutiva è distinta dall'accertamento della recidiva: la prima riguarda la previsione di futura osservanza delle prescrizioni e di utilità rieducativa, mentre la seconda implica una maggiore capacità a delinquere.
  • Se la pena base è determinata al di sotto della media edittale, non è necessaria una motivazione analitica e dettagliata, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono già impliciti i parametri di cui all'art. 133 c.p.
  • Il motivo di ricorso che si limiti a riprodurre censure già esaminate e respinte in appello, senza confrontarsi efficacemente con la motivazione della sentenza impugnata, è inammissibile in sede di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPena e commisurazione
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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