Cassazione Penale, Ordinanza n. 16761/2025 del 06/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (tribunale sorveglianza)
La controversia
Il condannato ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Torino che, in relazione alla pena in esecuzione derivante da un provvedimento di cumulo, gli aveva concesso la semilibertà ma negato l'affidamento in prova al servizio sociale. Con un unico motivo, anche alla luce di una memoria successiva, la difesa ha dedotto violazione e inosservanza dell'art. 47 ord. pen., erronea applicazione dell'art. 50 ord. pen. e vizio di motivazione, sostenendo in sostanza che il diniego dell'affidamento sarebbe stato immotivato o comunque insufficientemente motivato e che la misura concessa sarebbe stata incompatibile con la situazione del condannato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure fossero in parte dirette a contestare apprezzamenti di fatto e, per il resto, manifestamente infondate perché la motivazione del Tribunale di sorveglianza risultava congrua e non illogica. In particolare, il giudice di merito aveva valorizzato la commissione recente di un grave reato con modalità allarmanti, indice di elevata spregiudicatezza, nonché l'assenza di una seria revisione critica del comportamento violento, emergente anche dalla relazione UEPE; perciò aveva ritenuto necessario un percorso trattamentale graduale, mediante la più restrittiva misura della semilibertà, con il programma indicato in ordinanza. Conseguentemente il ricorso è stato respinto in rito con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma richiamata dalla difesa per sostenere l'erronea valutazione del diniego dell'affidamento in prova al servizio sociale.
Norma richiamata dalla difesa per censurare l'asserita erronea applicazione della disciplina della semilibertà.
La Corte conferma la necessità di una valutazione graduata e trattamentale delle misure alternative, fondata sulla gravità del comportamento recente e sulla capacità di revisione critica del condannato.
Massime di principio
- Le censure contro il provvedimento del tribunale di sorveglianza sono inammissibili quando si risolvono in una diversa lettura del materiale fattuale e della valutazione di merito compiuta sul percorso rieducativo del condannato.
- La motivazione sul diniego di una misura alternativa più ampia è adeguata se valorizza elementi concreti quali la recente commissione di un grave reato, la pericolosità desunta dalle modalità del fatto e la mancanza di un'effettiva revisione critica.
- Nel sistema dell'esecuzione penale, la concessione della misura alternativa più restrittiva può essere giustificata come passaggio graduale quando il percorso trattamentale non sia ancora tale da consentire il regime più favorevole.
- Il controllo di legittimità non consente di sostituire la propria valutazione a quella del giudice di sorveglianza ove la motivazione sia immune da illogicità manifesta.
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