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Ordinanza

Ordinanza n. 3548/2026 - Roma, Sezione 5T

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, della determinazione dirigenziale n. repertorio QC-OMISSIS-del 06/03/2026 – n. protocollo QC/-OMISSIS- del 06/03/2026, notificata in data 25.03.2036, recante ad oggetto il diniego all’assegnazione in regolarizzazione di alloggio di E.R.P. di proprietà del Comune di Roma, sito in Roma -OMISSIS- Scala Un., Int. 30, -OMISSIS-

Giustizia amministrativa202606579

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR, ai sensi dell'art. 55 c.p.a., non ha deciso nel merito la domanda di annullamento e non ha adottato una misura cautelare sospensiva immediata. Ha ritenuto che le esigenze cautelari fossero adeguatamente tutelabili mediante la sollecita fissazione dell'udienza di merito e ha fissato l'udienza pubblica del 13 ottobre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

TAR Lazio - Roma, Sez. V terOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di assegnazione in regolarizzazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica di proprietà di Roma Capitale

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, una determinazione dirigenziale di Roma Capitale recante il diniego all'assegnazione in regolarizzazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica. Dal testo dell'ordinanza non risultano specificamente indicati i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso né gli elementi fattuali posti a fondamento della domanda cautelare.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La tutela cautelare può essere assicurata anche mediante la sollecita fissazione dell'udienza di merito, senza necessità di concedere una sospensione immediata dell'atto impugnato.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Costituisce il presupposto, richiamato insieme alla normativa europea sulla protezione dei dati personali, per disporre l'oscuramento delle generalità della ricorrente.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Sono richiamati quale fondamento della tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Nella fase cautelare, quando le esigenze della parte possono essere adeguatamente tutelate dalla sollecita fissazione dell'udienza di merito, il giudice amministrativo può omettere l'adozione di una misura cautelare immediata e fissare direttamente la trattazione del merito.
  • La decisione cautelare che dispone la sollecita fissazione dell'udienza di merito non definisce la controversia e lascia impregiudicate le questioni di merito e le ulteriori questioni processuali.

Come è indicizzato

MaterieEdilizia residenziale pubblicaTutela cautelare
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

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