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Sentenza

Sentenza n. 679/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1

Giustizia amministrativa202500267

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Reggio Calabria, Sez. ISentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: Inerzia dell’ASP rispetto all’istanza di presa in carico della minore per un trattamento riabilitativo con metodologia ABA e di rimborso delle spese sostenute privatamente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (genitori di minore)

Prevale il privato

La controversia

I genitori hanno chiesto l’accertamento del diritto della figlia, affetta da disturbo dello spettro autistico, a ricevere a carico del Servizio sanitario regionale un trattamento cognitivo-comportamentale con metodologia ABA, direttamente o mediante rimborso delle cure private, e il risarcimento dei danni conseguenti all’inerzia dell’ASP. Hanno dedotto la violazione della legge n. 134/2015 e dell’art. 32 Cost., nonché eccesso di potere per ingiustizia manifesta, irragionevolezza e inefficienza dell’azione amministrativa. Hanno domandato il rimborso di € 22.002,00, il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali propri e della minore, inclusa la perdita di chance, e la presa in carico secondo il trattamento e le modalità già indicati in sede cautelare dal giudice ordinario. L’ASP ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sostenendo che la controversia riguardasse un diritto soggettivo alla salute e una prestazione sanitaria priva di esercizio di potere autoritativo; in subordine, ha invocato l’insindacabilità delle proprie valutazioni tecnico-sanitarie.

La decisione

Il TAR ha respinto l’eccezione di difetto di giurisdizione: la domanda, diretta a ottenere uno specifico trattamento terapeutico individualizzato, anche per equivalente monetario, attiene all’erogazione di un pubblico servizio e rientra nella giurisdizione esclusiva amministrativa ex art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a. Ha respinto anche la tesi dell’insindacabilità della discrezionalità tecnica, precisando che il sindacato è ammesso in caso di contrasto con logicità e ragionevolezza o con le regole tecnico-scientifiche applicabili. Nel merito, sulla base della CTU, ha accertato la necessità e l’appropriatezza della terapia ABA: ha disposto la presa in carico, diretta o indiretta tramite rimborso, per 6 ore settimanali fino al compimento dei 14 anni, con successiva rivalutazione. Ha riconosciuto € 17.069,00 per le spese private documentate, detratto quanto eventualmente già rimborsato dall’ASP; la somma richiesta di € 22.002,00 non è stata riconosciuta integralmente perché la documentazione idonea provava spese per € 17.069,00. Ha inoltre liquidato € 1.000,00 a ciascun genitore e € 2.000,00 alla minore per danni non patrimoniali, questi ultimi riconosciuti anche come perdita della possibilità di conseguire miglioramenti, considerato che in passato sarebbero state necessarie 12 ore settimanali, mentre ne erano erogate privatamente 4-6. Sulle somme sono dovuti rivalutazione e interessi legali secondo i criteri indicati in motivazione. Spese di giudizio liquidate in € 1.000,00, oltre accessori e rimborso del contributo unificato; compenso del CTU posto a carico dell’ASP per € 700,00 oltre accessori, con rimborso dell’anticipo eventualmente versato dai ricorrenti.

Norme richiamate

  • art. 133, comma 1, lett. c), d.lgs. 104/2010

    La domanda di condanna dell’ASL al riconoscimento del diritto di un disabile ad uno specifico ed individualizzato trattamento terapeutico, sia in modalità diretta che per equivalente monetario, rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 104 del 2010.

    La domanda relativa al riconoscimento e all’erogazione, diretta o per equivalente, di un trattamento terapeutico individualizzato per una persona disabile ricade nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, poiché implica attività della pubblica amministrazione inerente all’erogazione di un pubblico servizio.

  • art. 32 Cost.

    Ne deriva che la mancata effettuazione tout court di tale prestazione –ex lege reputata idonea ad assicurare il conseguimento di quella chance, ovvero di quella possibilità/probabilità di miglioramento della condizione di disagio riveniente dalla disabilità- assume di per sé valenza lesiva di tale “possibilità perduta”, per certo integrante i prescritti parametri della apprezzabilità, serietà, consistenza, trattandosi di profili attinenti al diritto fondamentale della salute.

    La mancata erogazione di una prestazione terapeutica necessaria e funzionale al miglioramento della condizione di una persona disabile può ledere una chance seria e apprezzabile, in quanto coinvolge il diritto fondamentale alla salute.

  • art. 2729 c.c.

    Tali circostanze, attinenti all’an debeatur, rientrano tra i cd. fatti di comune esperienza che, come tali, devono ritenersi provati in via presuntiva ed indiziaria, ex art. 2729 c.c.

    Il pregiudizio non patrimoniale dei genitori derivante dalla mancata predisposizione della terapia può essere provato mediante presunzioni semplici quando si fondi su circostanze di comune esperienza, ferma la necessità di allegare i fatti costitutivi della domanda.

  • art. 1226 c.c.

    Sul quantum debeatur, si impone una valutazione equitativa, ai sensi dell’art. 1226 c.c., stante la impossibilità – o la estrema difficoltà – di una precisa prova sull’ammontare del danno, tenuto conto della sua peculiare natura, siccome sopra esposta, di sacrificio della possibilità di un risultato sperato.

    Il danno non patrimoniale da perdita di chance, quando sia impossibile o estremamente difficile provarne con precisione l’ammontare, è liquidabile equitativamente e va commisurato alla possibilità perduta, non proporzionato al risultato finale mancato.

  • art. 2056 c.c.

    Avuto riguardo, invece, al quantum debeatur, le disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c. legittimano la liquidazione in via equitativa dei danni non patrimoniali (cfr. tra le tante, Cass. Civ. sez. VI, 13.04.2022 n. 11930).

    La liquidazione equitativa del danno non patrimoniale è ammessa, secondo il richiamo coordinato agli artt. 1226 e 2056 c.c.

Massime di principio

  • La domanda volta a ottenere dall’azienda sanitaria uno specifico trattamento terapeutico individualizzato per una persona disabile, in forma diretta o mediante rimborso delle spese, appartiene alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a., in quanto inerente all’erogazione di un pubblico servizio.
  • La discrezionalità tecnica dell’amministrazione sanitaria non è sottratta al sindacato del giudice amministrativo quando la valutazione contrasti con i criteri di logicità e ragionevolezza o con le regole tecnico-scientifiche applicabili.
  • L’appropriatezza e la necessità di un trattamento sanitario individualizzato possono essere accertate mediante consulenza tecnica; quando l’accertamento le confermi, l’amministrazione può essere condannata alla presa in carico e all’erogazione diretta o indiretta della prestazione, per durata e intensità determinate in base alle risultanze tecniche e con eventuale successiva rivalutazione.
  • Il danno non patrimoniale dei familiari derivante dalla mancata predisposizione di cure necessarie può essere provato per presunzioni semplici sulla base di fatti di comune esperienza, purché siano allegati i fatti costitutivi della pretesa.
  • La perdita di chance non patrimoniale connessa alla mancata erogazione di una prestazione sanitaria può essere risarcibile quando la possibilità di miglioramento sia seria e apprezzabile; se la sua quantificazione precisa è impossibile o estremamente difficile, il danno è liquidato equitativamente in relazione alla possibilità perduta.

Come è indicizzato

MaterieAssistenza e prestazioni sanitarieDanno da provvedimento illegittimoPerdita di chance e quantificazione del dannoGiurisdizione e riparto
RamiSanitàResponsabilità della pubblica amministrazioneProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizioneDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivoRisarcimento del danno da attività amministrativa

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