Cassazione Penale, Ordinanza n. 37018/2025 del 13/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che l'aveva condannata per furto aggravato e reiterato, contestando due profili: da un lato il mancato riconoscimento della causa di giustificazione dello stato di necessità, censura che la Corte di cassazione qualifica come mera riproposizione di quanto già dedotto in appello e già disatteso con motivazione articolata; dall'altro la dedotta contraddittorietà della motivazione sul diniego della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., sostenendo che la Corte territoriale avrebbe mal valutato le risultanze istruttorie. La Suprema Corte ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché non si confrontava criticamente con la motivazione d'appello e il secondo manifestamente infondato, essendo stata adeguatamente valorizzata la gravità oggettiva del fatto e la non tenue offensività.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo non scrutinabile perché meramente reiterativo di una censura già proposta in appello e motivatamente respinta, in assenza di un reale confronto con la motivazione della sentenza impugnata. Ha ritenuto il secondo motivo manifestamente infondato, poiché la Corte territoriale aveva già spiegato in modo congruo perché il fatto non fosse di particolare tenuità, facendo leva sulla gravità oggettiva della condotta e sull'offesa non lieve al bene giuridico tutelato. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
artt. 99, comma quarto, 624 e 625, n. 7, c.p.
99, comma quarto; 624; 625, n. 7
la condanna di merito riguardava un furto aggravato e ulteriormente qualificato dalla recidiva/recidiva reiterata; la Corte di cassazione non entra nel merito della qualificazione, che resta ferma
la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è esclusa quando la motivazione di merito valorizzi la gravità oggettiva del fatto e la non tenue offensività al bene giuridico protetto
in caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese processuali e, salvo ragioni di esonero, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre censure già formulate in appello e già motivatemente respinte, senza confrontarsi in modo specifico e critico con gli argomenti della decisione impugnata.
- La doglianza che prospetta una generica carenza o illogicità della motivazione, senza indicare reali vizi argomentativi o travisamenti decisivi, non è idonea a superare la soglia di ammissibilità del ricorso.
- Il diniego della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. è legittimo quando il giudice di merito dia conto in modo congruo della gravità oggettiva della condotta e dell'effettiva offensività del fatto.
- In sede di legittimità, non può ottenere ingresso una critica che pretenda una nuova valutazione delle risultanze istruttorie in assenza di un effettivo travisamento della prova.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo ragioni di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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