Cassazione Penale, Sentenza n. 48272/2022 del 20/12/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza di condanna per il delitto di cui all'art. 646 cod. pen.; il ricorrente ha dedotto: 1) improcedibilità dell'azione per intervenuta remissione di querela; 2) violazione di legge e difetto di motivazione in relazione a una presunta riqualificazione delle condotte ai sensi dell'art. 392 cod. pen.; 3) violazione di legge e difetto di motivazione in relazione alla invocata causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.
La decisione
La Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione della querela. La Corte ha rilevato che la recidiva non era stata applicata e ha richiamato il principio per cui la remissione della querela produce i suoi effetti anche senza accettazione espressa, quando il querelato è posto a conoscenza o è in grado di conoscerla (richiamo alla giurisprudenza Sez. U, n. 27610/2011). Nel caso il ricorrente ha prodotto l'atto di remissione e ha chiesto la dichiarazione di estinzione; quindi è disposta l'annullamento senza rinvio e la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 340, ultimo comma, cod. pen.
Norme richiamate
Indica il reato contestato; è un reato procedibile a querela, perciò l'intervenuta remissione della querela rileva per l'estinzione del reato.
Richiamato dal ricorrente come possibile base per riqualificazione delle condotte; la Cassazione non ha proceduto all'accertamento di merito su tale profilo perché il reato è risultato estinto per remissione della querela.
Invocata dal ricorrente come causa di non punibilità; anche questa questione è risultata irrilevante alla luce dell'estinzione del reato per remissione della querela.
art. 155, comma primo, cod. pen.
Interpretato in combinato con la giurisprudenza di legittimità: la mancata accettazione espressa della remissione non impedisce l'estinzione quando il querelato è posto a conoscenza o in grado di conoscerla.
art. 340, ultimo comma, cod. pen.
Norma applicata per la pronuncia sulle spese processuali: le spese sono state poste a carico del querelato.
Giurisprudenza Sez. U, n. 27610 del 25/05/2011 (Rv. 250201 - 01)
Richiamata come principio secondo cui l'omessa comparizione del querelato, posto a conoscenza della remissione o in grado di conoscerla, integra la mancanza di ricusa idonea a ostacolare la pronuncia di estinzione del reato.
Massime di principio
- Se il reato è procedibile a querela e il querelante rimette la querela, il processo può estinguersi anche in sede di Cassazione con annullamento senza rinvio quando la remissione è prodotta e la parte chiede la declaratoria di estinzione.
- La remissione della querela produce effetti anche senza un'accettazione formale da parte del querelato quando questi è stato posto a conoscenza della remissione o è in grado di conoscerla (ai sensi dell'art. 155 c.p. e della giurisprudenza consolidata).
- Questioni di merito come riqualificazione del fatto o invocate cause di non punibilità possono diventare irrilevanti se, prima di approfondirle, il reato si estingue per remissione della querela.
- La mancata applicazione della recidiva nelle sentenze di merito deve risultare motivata; l'assenza di motivazione e di aumento di pena può essere considerata nella valutazione ma non prevale se sussiste l'estinzione per remissione.
- Le spese processuali possono essere poste a carico del querelato quando il reato viene estinto per remissione della querela, conformemente all'art. 340, ultimo comma, cod. pen.
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