Cassazione Penale, Sentenza n. 35494/2026 del 06/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputata)
La controversia
La ricorrente, già socia accomandataria e legale rappresentante della società Agenzia TM s.a.s., fallita il 10 ottobre 2013, era stata condannata per bancarotta fraudolenta documentale; la Corte d’appello di Venezia, riformando parzialmente la sentenza del Tribunale di Padova del 20 gennaio 2022, aveva dichiarato prescritto il distinto reato di cui all’art. 217 l. fall. e rideterminato in tre anni di reclusione la pena per il reato documentale, negando le attenuanti generiche. Con il primo motivo la difesa denunciava violazione di legge e vizio di motivazione per il rigetto della richiesta di acquisire i verbali di perquisizione e sequestro della Guardia di finanza relativi a un diverso procedimento, identificato come procedimento n. 6191/09 della Procura di Padova, nel quale la documentazione contabile della società sarebbe stata sequestrata il 2 aprile 2009. La difesa sosteneva che il sequestro avrebbe potuto rendere impossibile la consegna delle scritture al curatore e che la Corte d’appello aveva respinto la richiesta con l’apodittica osservazione che l’imputata avrebbe potuto produrre autonomamente gli atti. Con il secondo motivo denunciava travisamento della prova e illogicità della motivazione sul dolo specifico: l’omessa consegna sarebbe dipesa dall’indisponibilità delle scritture, mentre il teste della Guardia di finanza e la documentazione bancaria avrebbero escluso trasferimenti di fondi verso conti personali dell’imputata; contestava inoltre che la consapevolezza della crisi e la prosecuzione dell’attività dimostrassero l’intento di sottrarre o distruggere le scritture per danneggiare i creditori. Con il terzo motivo censurava il diniego delle attenuanti generiche, contestando la valutazione di mancata collaborazione e di assenza di resipiscenza e richiamando l’interrogatorio reso il 17 febbraio 2017 e il consenso all’acquisizione di dichiarazioni testimoniali. La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo decisiva la verifica dell’eventuale sequestro e illogico dedurre che non vi fosse stato soltanto perché la difesa non aveva prodotto gli atti; ha dichiarato assorbiti gli altri motivi.
La decisione
La Corte ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla condanna per bancarotta fraudolenta documentale e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d’appello di Venezia. La Corte territoriale dovrà valutare, con motivazione non apodittica, se le scritture contabili fossero state sequestrate nell’altro procedimento e se occorra rinnovare l’istruttoria; dovrà quindi rivalutare la piattaforma probatoria, compresi l’elemento oggettivo e quello soggettivo del reato, nonché il trattamento sanzionatorio. Gli altri motivi sono assorbiti. Restano ferme le statuizioni penali estranee all’annullamento e non impugnate, inclusa la declaratoria di estinzione per prescrizione del reato di cui all’art. 217 l. fall. La Corte ha precisato che il giudice di rinvio conserva pieni poteri di cognizione e può rivalutare il compendio probatorio, nei limiti del giudicato interno e dei vincoli derivanti dall’annullamento.
Norme richiamate
di fronte all’evidente decisività, ai fini dell’esito del processo, dell’accertamento relativo all’indisponibilità forzata ed inevitabile (perché collegata a un sequestro penale) della documentazione contabile di cui si contesta la sottrazione o distruzione, i giudici di secondo grado avrebbero dovuto proporre istruttoria ex art. 603 cod. proc. pen.
Quando l’accertamento di un fatto decisivo per l’esito del processo richiede di verificare l’eventuale indisponibilità delle scritture per un sequestro penale, il giudice d’appello deve disporre l’istruttoria necessaria.
di fronte all’evidente decisività, ai fini dell’esito del processo, dell’accertamento relativo all’indisponibilità forzata ed inevitabile (perché collegata a un sequestro penale) della documentazione contabile di cui si contesta la sottrazione o distruzione, i giudici di secondo grado avrebbero dovuto proporre istruttoria ex art. 603 cod. proc. pen., stante la necessità di giungere ad una decisione affidabile “oltre ogni ragionevole dubbio”, ai sensi dell’art. 533 cod. proc. pen.
Lo standard dell’oltre ogni ragionevole dubbio impone un accertamento affidabile e un confronto effettivo con le ricostruzioni difensive; non è sufficiente fondare la condanna senza verificare una circostanza decisiva prospettata dalla difesa.
art. 27 Cost.
Si svela, quindi, uno scenario incoerente con la presunzione di non colpevolezza sancita dall’art. 27 Cost., cui non può che porsi rimedio attraverso un annullamento della sentenza impugnata, nella parte in cui stabilisce la conferma della condanna per il reato di bancarotta fraudolenta documentale nei confronti della ricorrente senza disporre l’istruttoria volta all’accertamento della presenza delle scritture contabili della fallita in altro procedimento penale, come documentazione sottoposta a sequestro, motivando il rigetto sulla mera possibilità per la parte ricorrente di produrre la stessa documentazione.
La presunzione di non colpevolezza è violata da una decisione di condanna che, di fronte a una questione probatoria decisiva, trasferisca di fatto sull’imputata l’onere di discolparsi e rigetti la verifica richiesta sulla base della sola possibilità di produrre autonomamente gli atti.
Il giudice di rinvio, in caso di annullamento per vizio di motivazione, è investito di pieni poteri di cognizione e, salvi i limiti derivanti da un eventuale giudicato interno, può rivisitare il fatto con pieno apprezzamento e autonomia di giudizio, sicché non è vincolato all'esame dei soli punti indicati nella sentenza di annullamento, ma può accedere alla piena rivalutazione del compendio probatorio, in esito alla quale è legittimato ad addivenire a soluzioni diverse da quelle del precedente giudice di merito.
Nel nuovo giudizio il giudice di rinvio può rivalutare autonomamente il fatto e l’intero compendio probatorio, fatti salvi il giudicato interno e i vincoli propri dell’annullamento.
Massime di principio
- Quando la difesa indica in modo sufficientemente preciso un diverso procedimento nel quale le scritture contabili potrebbero essere state sequestrate, e la loro eventuale indisponibilità è decisiva per stabilire la responsabilità per bancarotta documentale, il giudice d’appello non può rigettare la richiesta istruttoria deducendo soltanto che l’imputato avrebbe potuto produrre gli atti: deve verificare la circostanza o motivare il rigetto in modo logicamente adeguato.
- La condanna deve fondarsi su un accertamento rispettoso dello standard dell’oltre ogni ragionevole dubbio e deve confrontarsi con le ricostruzioni antagoniste prospettate dalla difesa; la mancata verifica di una circostanza potenzialmente decisiva può rendere manifestamente illogica la motivazione.
- L’omessa consegna delle scritture contabili e la promessa di consegnarle non consentono, da sole, di ritenere dimostrata la responsabilità se resta da accertare se la documentazione fosse stata sottratta alla disponibilità dell’imputato da un sequestro penale.
- In caso di annullamento per vizio di motivazione, il giudice di rinvio conserva pieni poteri di cognizione e può rivalutare il fatto e il compendio probatorio, nei limiti del giudicato interno e dei vincoli derivanti dalla decisione di annullamento.
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