Cassazione Penale, Ordinanza n. 39614/2025 del 10/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il condannato ha proposto personalmente ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Bologna del 27 febbraio 2025. Dal testo emerge che il ricorso era successivo all'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017 e non risultava sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. La Corte ha quindi rilevato d'ufficio la causa di inammissibilità per difetto di sottoscrizione qualificata del ricorso. Non risultano altri motivi di doglianza esaminati nel merito.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile de plano il ricorso perché proposto personalmente dal condannato, dopo il 3 agosto 2017, senza la sottoscrizione di un difensore iscritto nell'albo speciale della Cassazione, come richiesto dall'art. 613, comma 1, c.p.p. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ritenendo non esclusa una profilo di colpa nella proposizione del ricorso.
Norme richiamate
il ricorso dell'imputato (e quindi anche del condannato) deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione
Per i ricorsi per cassazione proposti dopo l'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, la sottoscrizione del ricorso da parte di un difensore cassazionista è requisito di ammissibilità; il ricorso personale dell'imputato/condannato è inammissibile.
L'inammissibilità derivante da tale vizio processuale può essere dichiarata senza contraddittorio e senza trattazione in camera di consiglio.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, ove non risulti assenza di colpa.
Corte cost., sent. n. 186 del 2000
La condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende presuppone che non siano ravvisabili profili di colpa nella proposizione del ricorso; nel caso concreto la Corte ha escluso tale assenza di colpa.
Massime di principio
- Dopo l'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, il ricorso per cassazione dell'imputato o del condannato deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.
- La proposizione personale del ricorso per cassazione da parte del condannato non soddisfa il requisito di forma imposto dall'art. 613, comma 1, c.p.p., quando il ricorso è successivo al 3 agosto 2017.
- L'inammissibilità per difetto del requisito di sottoscrizione può essere dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
- In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella proposizione dell'impugnazione.
Come è indicizzato
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