Cassazione Penale, Ordinanza n. 09653/2025 del 10/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma del 24 gennaio 2024. Dalla motivazione emerge che il giudizio di merito aveva qualificato il fatto nell'ambito dell'art. 73 T.U. stupefacenti, escludendo l'ipotesi di lieve entità di cui al comma 5, e aveva determinato il trattamento sanzionatorio. In cassazione la difesa contesta, da un lato, la qualificazione giuridica del fatto, sostenendo che dovesse essere riconosciuta l'ipotesi attenuata del comma 5 dell'art. 73 T.U. stupefacenti; dall'altro, contesta la misura della pena. La Corte rileva però che le censure investono valutazioni di merito non proponibili in sede di legittimità e che la decisione impugnata è sorretta da motivazione congrua e logicamente corretta.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo fosse diretto a contestare una valutazione di fatto e di merito sulla qualificazione della condotta ex art. 73 T.U. stupefacenti, già affrontata dalla Corte d'appello con argomentazioni giuridicamente corrette, coerenti con le risultanze processuali e prive di manifesta illogicità. Ha inoltre ritenuto manifestamente infondato il motivo sul trattamento sanzionatorio, poiché la sentenza impugnata era sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e aveva esaminato adeguatamente le deduzioni difensive. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73 T.U. stupefacenti
La Corte richiama la contestazione difensiva sulla mancata applicazione dell'ipotesi di lieve entità, ma ritiene corretta la valutazione del giudice di merito che l'ha esclusa sulla base delle emergenze processuali.
All'inammissibilità del ricorso conseguono la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito rivalutare il merito della qualificazione del fatto quando la sentenza impugnata abbia fornito una motivazione giuridicamente corretta, coerente con le risultanze probatorie e immune da manifesta illogicità.
- La censura sulla mancata applicazione dell'ipotesi di lieve entità in materia di stupefacenti è inammissibile se mira, in realtà, a sostituire la propria lettura dei fatti a quella compiuta dal giudice di merito.
- La doglianza relativa al trattamento sanzionatorio non può essere accolta quando la determinazione della pena sia sorretta da motivazione sufficiente, non illogica e con adeguato esame delle deduzioni difensive.
- L'inammissibilità del ricorso comporta, oltre alle spese processuali, la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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