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Sentenza

Sentenza del 29/10/2020 n. 23869 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione dell'avviso di accertamento catastale con cui l'Agenzia aveva rettificato la rendita catastale di tre immobili; in cassazione l'Agenzia deduceva violazione e falsa applicazione della L. n. 311/2004, art. 1, comma 335, nonche' della L. n. 241/1990, art. 3 e del DPR n. 1142/1949, art. 61, sostenendo che la motivazione dell'atto di riclassamento fosse sufficiente.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia. Ha confermato la pronuncia della CTR che aveva annullato l'accertamento catastale perché l'atto di riclassamento, adottato in base alla procedura massiva prevista dalla L. n. 311/2004, art. 1, comma 335, non era adeguatamente motivato. La Corte ha ritenuto che l'amministrazione, nell'avviso, dovesse esplicitare chiaramente e in dettaglio entrambe le fasi richieste: (1) l'accertamento dei presupposti di massa (con indicazione di fonti, dati, metodi, tempi, criteri statistici, date di rilevazione e precisazione sul calcolo delle medie e del confronto comunale) e le trasformazioni/riqualificazioni urbanistiche poste a fondamento; (2) la specifica valutazione e le ragioni, applicando i parametri del DPR n. 138/1998 (fattore posizionale e fattore edilizio), per cui l'incremento di valore della microzona ha inciso sulla rendita della singola unita'. Poiché l'atto si era limitato a un richiamo generico allo scostamento tra valore di mercato e valore catastale della microzona senza documentare e spiegare i metodi e l'impatto sui singoli cespiti, mancava la motivazione richiesta e l'accertamento e' stato annullato.

Norme richiamate

  • Legge n. 311 del 2004, articolo 1, comma 335

    La revisione parziale del classamento delle unita' immobiliari di proprieta' privata site in microzone comunali, per le quali il rapporto tra il valore medio di mercato individuato ai sensi del regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138, e il corrispondente valore medio catastale ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili si discosta significativamente dall'analogo rapporto relativo all'insieme delle microzone comunali, e' richiesta dai comuni agli Uffici provinciali dell'Agenzia del territorio".

    Prevede l'intervento di riclassamento massivo per microzone 'anomale' il cui rapporto valore di mercato/valore catastale si discosta significativamente (soglia 35%) dal resto del comune; impone una verifica massiva e giustifica la valorizzazione del 'fattore posizionale' come motivo principale dell'intervento.

  • Decreto del Presidente della Repubblica n. 138 del 1998, articolo 8

    Definisce i criteri di classamento e i parametri utilizzati: distingue 'categoria' e 'classe' e individua i fattori determinativi quali il 'fattore edilizio' (caratteristiche dell'unita' e del fabbricato) e il 'fattore posizionale' (caratteristiche della microzona e del contesto); tali criteri devono essere applicati nella valutazione delle singole unita'.

  • Decreto del Presidente della Repubblica n. 1142 del 1949, articolo 61

    Norma primaria che disciplina l'atto di classamento e la determinazione della rendita catastale mediante attribuzione di categoria e classe; richiamata quale fondamento formale dell'attivita' di classamento.

  • Legge n. 241 del 1990, articolo 3

    Principi generali del procedimento amministrativo e del diritto di partecipazione, rilevanti per l'obbligo di motivazione degli atti amministrativi e per garantire il diritto di difesa del contribuente.

  • Legge n. 212 del 2000, articolo 7

    "i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che determinano la decisione dell'amministrazione"

    Impone all'amministrazione l'obbligo di indicare fatti e ragioni giuridiche dell'atto per consentire al contribuente di esercitare pienamente il diritto di difesa; principio applicato per valutare la sufficienza della motivazione dell'avviso di riclassamento.

  • Legge n. 662 del 1996, articolo 3

    Consente al comune di richiedere all'Agenzia la revisione del classamento di singoli immobili quando il classamento risulti non aggiornato o palesemente incongruo; citata per distinguere le diverse ipotesi di revisione (singolo immobile vs. revisione massiva).

  • Corte Costituzionale, sentenza n. 249 del 1 dicembre 2017

    Ha ritenuto non fondata la questione di legittimita' costituzionale della norma e ha confermato la ragionevolezza dell'intervento che valorizza il fattore posizionale per ricomporre sperequazioni tra microzone; tuttavia la Corte ha sottolineato l'importanza della motivazione e della coerenza della procedura.

Massime di principio

  • Quando l'amministrazione procede a una revisione massiva del classamento (L. n. 311/2004, comma 335) l'avviso di accertamento deve documentare e motivare entrambe le fasi: (a) la verifica massiva dei presupposti (dati, metodi, fonti, date, criteri statistici e soglia adottata) e (b) l'applicazione ai singoli immobili (come il cambiamento del 'fattore posizionale' incide sulla classe e rendita del singolo cespite).
  • Non e' sufficiente il mero richiamo generico allo scostamento tra valore di mercato e valore catastale della microzona: l'amministrazione deve indicare le fonti, i criteri di calcolo, le modalita' di conversione tra metri quadri e vani, le date di riferimento e gli interventi urbanistici che giustificano la riqualificazione.
  • Per la determinazione del valore medio di mercato della microzona occorre rendere trasparenti i dati utilizzati (prezzi di compravendita/locazione), i metodi di rilevazione ed eventuali fattori indiziari o inferenziali; se si usano medie per microzona va esplicitato il metodo di aggregazione e le eventuali correzioni per evitare distorsioni.
  • Nella successiva fase relativa alla singola unita', la motivazione deve spiegare come sono stati applicati i criteri del DPR n. 138/1998 (fattore edilizio e posizionale) e in quale misura questi hanno determinato la nuova classe e la rendita.
  • L'omissione di una motivazione analitica espone l'atto al rischio di annullamento in sede giurisdizionale; il contribuente ha diritto di conoscere le ragioni concrete e i dati per poter esercitare la difesa e contestare l'atto.

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