Sentenza del 25/03/2015 n. 5953 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La contribuente impugnava la cartella di pagamento notificata il 2 marzo 2006 per € 13.774,29, relativa all’IVA 2000, contestando che fosse indicato il mancato perfezionamento del condono. Aveva presentato dichiarazioni di definizione agevolata ai sensi dell’art. 9-bis della legge n. 289/2002, rateizzando il dovuto in quattro rate ma omettendo la terza. Deduceva che la cartella fosse nulla perché emessa senza un previo formale diniego del condono e sosteneva che il condono si fosse perfezionato con il pagamento della prima rata. In Cassazione articolava tre motivi: necessità del provvedimento formale di diniego prima dell’iscrizione a ruolo; perfezionamento del condono con la prima rata; vizio motivazionale per avere la CTR riferito la controversia all’istanza del 10 giugno 2003 anziché a quella del 28 maggio 2004.
La decisione
La CTP aveva accolto il ricorso della contribuente il 30 novembre 2006; la CTR dell’Emilia-Romagna aveva riformato tale decisione, ritenendo che il mancato pagamento di una rata facesse venir meno gli effetti del condono e respingendo l’eccezione relativa alla mancanza di un diniego preliminare. La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, senza esaminare singolarmente i tre motivi perché assorbiti: trattandosi di IVA, l’art. 9-bis della legge n. 289/2002 è incompatibile con il diritto UE e deve essere disapplicato, anche nella parte in cui consente di evitare le sanzioni per omesso o tardivo versamento. La ricorrente è stata condannata a rimborsare le spese processuali, liquidate in € 2.935,00 per compenso, oltre alle spese anticipate a debito e agli oneri di legge.
Norme richiamate
Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9-bis
Pertanto, va disapplicato, sia pure con riferimento alla sola IVA, la L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9 bis, che, consentendo di definire una controversia evitando il pagamento di sanzioni connesse al ritardato od omesso versamento del tributo, comporta una rinuncia alle sanzioni che, per il loro carattere dissuasivo oltre che repressivo, incidono sul corretto adempimento dell'obbligo di pagamento del tributo principale.
La disciplina di definizione agevolata non può essere applicata ai debiti IVA nella parte in cui comporta la rinuncia alle sanzioni per omesso o tardivo pagamento: tale rinuncia compromette l’effettività dell’obbligo di versare l’imposta.
Sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, 17 maggio 1977
Come affermato da questa Corte in tema di condono fiscale, le misure demenziali che comportano una rinuncia definitiva dell'Amministrazione alla riscossione di un credito già accertato contrastano con la 6^ direttiva n. 77/388/CEE del Consiglio del 17 maggio 1977, così come interpretata dalla sentenza della Corte di Giustizia CE 17 luglio 2008, in causa C-132/06.
La disciplina UE dell’IVA osta a misure nazionali che comportino la rinuncia definitiva alla riscossione di crediti IVA già accertati, comprese le sanzioni rilevanti per assicurare il corretto adempimento dell’obbligo tributario.
Massime di principio
- Le definizioni agevolate che riducono o eliminano sanzioni per omesso o tardivo versamento non sono applicabili ai debiti IVA quando risultano incompatibili con la disciplina UE, anche se il contribuente ha presentato l’istanza o pagato una prima rata.
- Quando l’incompatibilità della norma nazionale con il diritto UE è decisiva, il giudice deve disapplicare la norma interna; la questione assorbe gli ulteriori motivi che presuppongono l’applicabilità del condono, senza che occorra risolverli nel merito.
- La decisione non stabilisce in via generale se, per i condoni diversi dall’IVA, il pagamento della prima rata perfezioni la definizione o se sia sempre necessario un formale provvedimento di diniego: tali questioni sono rimaste assorbite.
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