Ordinanza n. 274/2026 - Napoli, Sezione 8
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, dell’ingiunzione di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi n. 123 del 12.09.2025 notificata in data 10.10.2025, con la quale il responsabile del Settore “Urbanistica-Cimiteri” del Comune di Santa Maria a Vico ha ordinato al Sig. Di Marzo Egidio, odierno ricorrente, di ripristinare lo stato dei luoghi al seminterrato e la demolizione di un pergolato di dimensioni circa mt. 13,00 x mt. 4,00 ed un’altezza di circa mt. 3,00 ed una scala in acciaio di circa ml. 6,00 composta da 13 gradini di larghezza cm. 90 e larghezza cm.30 con due pianerottoli di dimensioni circa mt. 1,00 x mt. 1,00 e di ripristinare lo stato dei luoghi entro novanta giorni dalla notifica della ingiunzione quivi impugnata nonché ogni atto ad essa preordinato, connesso e/o conseguente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ingiunzione di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi relativa a un seminterrato, a un pergolato e a una scala in acciaio
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, l’ingiunzione comunale di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi, notificata il 10 ottobre 2025. L’atto imponeva il ripristino del seminterrato, la demolizione di un pergolato di circa 13 metri per 4 metri e alto circa 3 metri, nonché di una scala in acciaio lunga circa 6 metri, composta da 13 gradini e due pianerottoli, entro novanta giorni dalla notifica. Dal testo dell’ordinanza non risultano specificamente illustrati i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso l’efficacia dell’ingiunzione impugnata. La decisione è stata fondata sulla necessità, nelle more della definizione del giudizio di merito, di mantenere integra la situazione esistente, mediante bilanciamento degli opposti interessi. Non sono esplicitati una valutazione analitica del fumus boni iuris né del periculum in mora. Le spese della fase cautelare sono state compensate. La trattazione del merito è stata fissata alla seconda udienza pubblica di febbraio 2027.
Norme richiamate
La domanda cautelare è stata esaminata nell’ambito della tutela cautelare collegiale prevista dall’art. 55 c.p.a.; il giudice ha sospeso l’efficacia dell’atto impugnato per preservare la situazione fino alla decisione di merito, attraverso il bilanciamento degli interessi contrapposti.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, il giudice amministrativo può sospendere l’efficacia di un provvedimento amministrativo quando, nelle more della definizione del giudizio di merito, ciò sia necessario per mantenere integra la situazione esistente e per bilanciare gli interessi contrapposti.
- L’accoglimento della domanda cautelare può essere disposto con efficacia interinale, senza definire la fondatezza definitiva delle censure, quando l’esecuzione immediata dell’atto rischi di alterare irreversibilmente la situazione controversa prima della decisione di merito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 23 gen 2026Ordinanza n. 85/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 23 gen 2026Ordinanza n. 86/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 23 gen 2026Ordinanza n. 187/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 23 gen 2026Ordinanza n. 188/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 23 gen 2026Ordinanza n. 189/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 23 gen 2026Ordinanza n. 190/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →