Sentenza n. 4124/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento della nota prot. 3141 del 4 febbraio 2026, trasmessa a mezzo pec in data 5 febbraio 2026, e della nota prot. 1619 del 22-01-2026 ad essa allegata, con cui la Provincia di Benevento ha respinto l’istanza di accesso presentata dal ricorrente in data 7 gennaio 2026 e per l’accoglimento della suddetta istanza di accesso, con conseguente ordine di rilascio della documentazione richiesta.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di accesso all’atto di citazione promosso dalla Provincia nei confronti della Regione Campania per il recupero dei costi relativi alla gestione post-operativa degli impianti del ciclo dei rifiuti
Esito
Favorevole al resistente (ente provinciale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente aveva presentato un’istanza di accesso civico generalizzato e di accesso documentale ai sensi dell’art. 22 l. 241/1990, chiedendo copia dell’atto di citazione con cui la Provincia avrebbe promosso un giudizio contro la Regione Campania per ottenere il rimborso dei costi di gestione post-operativa degli impianti, ritenendo tale iniziativa rilevante per la corretta determinazione della TARI. A sostegno della legittimazione, aveva dedotto la propria qualità di residente e titolare di studio nel Comune di Benevento, nonché di proprietario di fabbricati nei Comuni di Benevento e Morcone e contribuente TARI, invocando un interesse diretto, concreto e attuale alla verifica dell’azione provinciale. La Provincia aveva negato l’accesso rilevando il difetto di legittimazione, la natura non amministrativa dell’atto di citazione e la sua riconducibilità alla strategia difensiva riservata dell’ente. Il ricorrente ha quindi impugnato il diniego, chiedendo l’annullamento dell’atto e l’ordine di esibizione della documentazione.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che l’atto di citazione non si inserisca in un procedimento amministrativo in senso stretto né sia preordinato all’adozione di una successiva determinazione amministrativa, ma costituisca un atto processuale interno e riservato, espressivo della strategia difensiva elaborata dai legali dell’amministrazione. La relativa interlocuzione tra ente e difensori e il contenuto dell’atto giudiziario restano estranei all’azione amministrativa suscettibile di accesso. Il giudice ha inoltre escluso la posizione legittimante del ricorrente: l’accesso documentale è strumentale alla tutela di una situazione giuridica sostanziale, direttamente, concretamente e attualmente collegata al documento, e non può trasformarsi in un controllo generalizzato, esplorativo o emulativo sull’operato amministrativo. Nel caso concreto mancava un’azione amministrativa idonea a incidere sulla sfera giuridica del ricorrente, trattandosi di un atto del processo. In via ulteriore, il TAR ha valorizzato la necessità di tutelare il diritto di difesa della Provincia, richiamando i principi in materia di riservatezza dei pareri legali e degli atti giudiziari redatti per conto dell’amministrazione nell’ambito di un contenzioso. L’esigenza conoscitiva relativa alla mera proposizione del giudizio era comunque stata soddisfatta in corso di causa mediante l’indicazione dell’autorità giudiziaria e del numero di registro del processo pendente. Spese integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 22, comma 1, lett. b), l. 241/1990
interesse diretto, concreto e attuale
L’accesso documentale presuppone il collegamento diretto, concreto e attuale con una situazione giuridicamente tutelata e ha natura strumentale rispetto a una posizione sostanziale, non costituendo un autonomo diritto generalizzato all’informazione.
artt. 24 e 113 Cost.
Il diritto di difesa dell’amministrazione, anche nell’attività giudiziale, merita una tutela non inferiore a quella riconosciuta agli altri soggetti dell’ordinamento e giustifica la riservatezza degli atti riconducibili alla strategia processuale.
art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
È richiamato quale presidio sovranazionale del diritto di difesa, posto a fondamento della riservatezza degli atti processuali e delle valutazioni legali dell’amministrazione.
art. 6 CEDU
È richiamato quale ulteriore presidio del diritto a un equo processo e della tutela della strategia difensiva.
Massime di principio
- L’atto di citazione redatto dai legali di un’amministrazione nell’ambito di un contenzioso non costituisce documento inserito in un procedimento amministrativo in senso stretto né atto prodromico a una determinazione amministrativa; pertanto, il suo contenuto processuale e strategico è sottratto all’accesso documentale.
- Le interlocuzioni tra un’amministrazione e i propri legali, nonché gli atti giudiziari predisposti nell’esercizio del patrocinio, conservano carattere interno e riservato quando sono finalizzati alla difesa dell’ente in giudizio e non alla formazione di un provvedimento amministrativo.
- Il diritto di accesso documentale ha natura strumentale rispetto a una situazione giuridica sostanziale e richiede un interesse diretto, concreto e attuale collegato al documento; non può essere utilizzato per esercitare un controllo generalizzato, esplorativo o emulativo sull’azione amministrativa.
- La riservatezza della strategia difensiva dell’amministrazione prevale sull’istanza di accesso quando il documento richiesto contiene valutazioni legali e processuali finalizzate alla tutela dell’ente in un contenzioso, in applicazione del diritto di difesa costituzionalmente e sovranazionalmente garantito.
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