Cassazione Civile, Ordinanza n. 24241/2025 del 30/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (autorità di vigilanza)
La controversia
La lite origina da una sanzione amministrativa pecuniaria irrogata dalla Consob a un consigliere di amministrazione non delegato di una banca, per asserite omissioni informative nei prospetti relativi a due aumenti di capitale del 2014. In particolare, venivano contestati: l’omessa indicazione delle modalità di determinazione del prezzo di emissione delle azioni; l’omessa informativa su finanziamenti strumentali alla sottoscrizione/acquisto di azioni della banca; l’omessa rappresentazione di dati sulla mancata evasione di ordini di vendita e sul blocking period. La Corte d’appello aveva accolto solo in parte l’opposizione, riducendo la sanzione. Con il ricorso per cassazione il sanzionato deduceva: 1) violazione degli artt. 94, 191 e 195 TUF e della legge n. 689/1981, sostenendo di non essere responsabile perché entrato in carica dopo la redazione/approvazione dei prospetti e perché, secondo la disciplina vigente all’epoca, la responsabilità sarebbe stata dell’emittente e dei soggetti responsabili del prospetto, non degli amministratori senza delega; 2) ulteriore violazione della disciplina TUF e della direttiva prospetti, affermando che nessuna attività sui prospetti gli fosse riferibile e che l’eventuale esigenza era quella di un supplemento, non di una responsabilità per il prospetto originario; 3) violazione dell’art. 49 CDFUE e richiesta di applicazione della lex mitior, invocando l’esclusione di punibilità introdotta dal d.lgs. n. 72/2015 e sostenendo la natura sostanzialmente penale della sanzione Consob; 4) violazione del principio di proporzionalità e dell’art. 11 l. n. 689/1981, lamentando che la sanzione non fosse stata calibrata sulla ridotta durata della carica e sulla minore incidenza della sua posizione; 5) violazione delle norme sulla considerazione delle condizioni economiche del trasgressore, per omessa valutazione della sua capacità patrimoniale. La Cassazione ha ritenuto infondati i primi quattro motivi e inammissibile il quinto, osservando in sintesi che l’illecito si consuma con la pubblicazione del prospetto, che alla data rilevante il ricorrente era già consigliere, che per le sanzioni amministrative non opera automaticamente il favor rei, che gli amministratori non esecutivi hanno un dovere di agire informati e di vigilare, e che la quantificazione della sanzione era stata motivata secondo i criteri legali; la questione sulle condizioni economiche, inoltre, era nuova in cassazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato la responsabilità del consigliere non esecutivo per le omissioni informative nei prospetti dell’aumento di capitale, ribadendo che, nel regime ratione temporis applicabile, la violazione dell’art. 94 TUF si consuma con la pubblicazione del prospetto e che gli amministratori non delegati possono rispondere per omessa vigilanza e per mancato assolvimento del dovere di agire informati. Ha inoltre escluso l’applicabilità retroattiva del regime più favorevole introdotto dal d.lgs. n. 72/2015, negato che la sanzione in questione avesse natura sostanzialmente penale tale da imporre l’applicazione del favor rei, ritenuto congrua e motivata la misura della sanzione ai sensi dell’art. 11 l. n. 689/1981, e dichiarato inammissibile la censura relativa alle condizioni economiche perché nuova e non autosufficiente. Le spese sono state poste a carico del ricorrente, con conseguente ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
Il prospetto deve contenere tutte le informazioni necessarie per consentire all’investitore un fondato giudizio; i fatti nuovi significativi o le omissioni sopravvenute vanno inseriti in un supplemento; nel regime applicabile la violazione si consuma con la pubblicazione del prospetto, non con la sua approvazione.
Nel testo ratione temporis applicabile sanzionava chiunque violasse l’art. 94 TUF; la responsabilità può estendersi agli amministratori non esecutivi secondo i principi di omessa vigilanza e dovere di agire informati.
Richiamato come base procedimentale del procedimento sanzionatorio Consob.
In materia di sanzioni amministrative valgono legalità e irretroattività; la disciplina successiva più favorevole non si applica automaticamente senza espressa previsione.
Una volta integrata la fattispecie tipica, opera la presunzione di colpa e il trasgressore deve provare l’assenza di colpevolezza.
Individua un criterio di collegamento per la responsabilità dell’ente fondato sul fatto commesso dalla persona fisica nell’esercizio delle funzioni.
La sanzione va determinata entro la forbice edittale considerando gravità del fatto, opera svolta dall’agente, personalità, condizioni economiche e ogni altro elemento utile; il giudice deve verificare la congruità della misura irrogata.
Gli amministratori hanno dovere di agire in modo informato e di esercitare un monitoraggio adeguato anche quando siano privi di deleghe.
Anche gli amministratori non esecutivi possono essere solidalmente responsabili se, venuti a conoscenza di fatti pregiudizievoli, non fanno quanto possibile per impedirli o attenuarne le conseguenze.
art. 49 Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea
Invocato per il principio di retroattività della legge più favorevole, ma la Corte ha negato che la disciplina in esame imponesse l’applicazione del favor rei alle sanzioni amministrative non sostanzialmente penali.
art. 25 Direttiva 2003/71/CE
Richiamato dal ricorrente sul piano della proporzionalità delle sanzioni, ma la Corte ha ritenuto che non imponesse una diversa determinazione nel caso concreto.
Richiamato dal ricorrente nel contesto dell’assetto normativo europeo e della disciplina dei prospetti.
Richiamato dal ricorrente quale disciplina sopravvenuta più favorevole, ma ritenuto non applicabile retroattivamente al caso.
Richiamato dal ricorrente sul tema della proporzionalità e della commisurazione della sanzione.
art. 6-bis, comma 5, lett. d), T.U.F.
Richiamato dal ricorrente per la questione delle condizioni economiche, senza esito utile in cassazione.
Massime di principio
- La violazione degli obblighi informativi relativi al prospetto d’offerta si consuma al momento della pubblicazione del prospetto incompleto o inesatto, non già con la sola approvazione dell’atto da parte dell’autorità di vigilanza.
- Nel regime previgente alle modifiche del 2015, le sanzioni amministrative Consob si applicano secondo la legge del tempo del fatto; il principio del favor rei non opera in via automatica nella materia amministrativa, salvo espressa previsione.
- Gli amministratori privi di deleghe di una società, soprattutto in ambito bancario, non sono estranei agli obblighi di controllo: devono agire in modo informato e attivarsi quando emergano criticità o fatti pregiudizievoli.
- In tema di sanzioni amministrative, una volta accertata la fattispecie tipica, opera la presunzione di colpa e incombe sul trasgressore dimostrare di aver agito senza colpevolezza.
- La determinazione della sanzione entro i limiti edittali è censurabile solo se il giudice omette di considerare i parametri legali o applica una misura irragionevole; non è necessario un calcolo aritmetico fisso, purché la motivazione mostri la valutazione degli elementi di gravità e personalità.
- Non possono essere introdotte in cassazione questioni nuove di fatto, come la contestazione sulle condizioni economiche del sanzionato, se non risultano dedotte nei precedenti gradi e non sono specificamente localizzate negli atti processuali.
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